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Sez. T, Ordinanza n. 19741 del 16/07/2025 (Rv. 676114-02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Accertamento tributario nei confronti di società di persone - Separata impugnazione, da parte soci, degli accertamenti sociale e individuali - Pregiudizialità del primo rispetto ai secondi - Esclusione - Litisconsorzio necessario tra la società e i soci - Sussistenza - Conseguenze - Riunione - Necessità.
Stato
decisa il 2025-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676114-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

L'unitarietà dell'accertamento fiscale condotto nei confronti delle società di persone e dei relativi soci comporta la necessità del litisconsorzio tra la prima ed i secondi ma non implica che l'accertamento sociale sia pregiudiziale rispetto a quello personale, con conseguente necessità di riunione dei giudizi separatamente instaurati dai soci a seguito dell'impugnazione,

rispettivamente, dell'accertamento rivolto alla società e di quelli individualmente indirizzati nei loro confronti.

Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 29, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)