diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 18 gennaio 1979, cause riunite C-103/78, C-104/78, C-105/78, C-106/78, C-107/78, C-108/78 e C-109/78

Decisione
decisa il 1979-01-18
ECLI
ECLI:EU:C:1979:7

Epigrafe

Nelle cause riunite 103-109/78 SOCIÉTÉ DES USINES DE BEAUPORT, con sede in Bordeaux; SOCIÉTÉ SUCRIÈRE DE LA GRANDE TERRE, con sede in Gardel au Moule (Guadalupa), SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE SUCRERIE, con sede in Parigi, COMPAGNIE SUCRIÈRE ET RHUMIÈRE DE LA MARTINIQUE, con sede in Trinité (Martinica), SOCIÉTÉ DES PLANTEURS DE CANNES ASSOCIÉS, con sede in Lamentin (Guadalupa), SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION SUCRIÈRE DE MARIE GALANTE, con sede in Pointe à Pitre (Guadalupa), DISTILLERIE SUCRERIE GROSSE MONTAGNE, con sede in Lamentin (Guadalupa), con gli avvocati Dominique Voillemot, del foro di Parigi, e Bernard Lionel Dore, del foro della Seine-Saint Denis, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso gli avvocati Dupont e Konsbruck, 14 A, rue des Bains, ricorrenti e SYNDICAT GENERAL DES PRODUCTEURS DE SUCRE ET DE RHUM DES ANTILLES FRANÇAISE, con gli avvocati Dominique Voillemot, del foro di Parigi, e Bernard Lionel Dore, del foro della Seine-Saint Denis, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso gli avvocati Dupont e Konsbruck, 14 A, rue des Bains, interveniente contro CONSIGLIO DELLE COMMUNITÀ EUROPEE, rappresentato dal sig. Daniel Vignes, direttore del Servizio giuridico del Consiglio, e con domicilio eletto presso il sig. J. N. Van den Houten, direttore del Servizio giuridico della Banca europea degli investimenti, 2, Place de Metz, Lussemburgo, convenuto causa avente ad oggetto, nell'attuale fase del procedimento, la ricevibilità del ricorso volto ad ottenere l'annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1978, n. 298, che modifica il regolamento (CEE) n. 3331/74, relativo all'assegnazione e alla modifica delle quote di base nel settore dello zucchero (GU n. L 45, pag. 1), LA CORTE, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; J. Mertens De Wilmars e A. J. Mackenzie Stuart, presidenti di Sezione; A. M. Donner, P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici; avvocato generale: J.-P. Warner; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e gli argomenti svolti dalle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
Il regolamento n. 3330/74, che è quello sul quale si basa l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, divide (cfr. artt. 23 e segg.) in tre categorie i quantitativi di zucchero prodotti dai fabbricanti. Ciascuno Stato membro fissa, all'interno della quantità di base attribuitagli dal regolamento, una quota annua di base, detta «quota A», che attribuisce a ciascuno zuccherificio sito nel suo territorio, in proporzione alla produzione dello stesso durante le stagioni saccarifere dal 1968-1969 al 1972-1973. Inoltre, il regolamento ha istituito una «quota B», il cui ammontare si ottiene applicando alle quote di base un certo coefficiente fissato annualmente dal Consiglio. Lo zucchero rientrante nella «quota A» e quello rientrante nella «quota B» possono essere acquistati dall'ente d'intervento, e al prezzo di intervento salvo che, per lo zucchero della «quota B», l'ente di intervento riscuote un contributo dell'ordine del 25 % del prezzo suddetto, destinato a sovvenzionare l'assorbimento (e l'esportazione) delle eccedenze. Invece, il quantitativo di zucchero in eccesso delle quote A e B, detto «zucchero C», non può essere esitato sul mercato comunitario, ma deve essere esportato. Questo sistema di quote si applica dal 1o agosto 1975 al 31 luglio 1980.
paragrafo 2
Oltre a questo regolamento, ed in applicazione dell'art. 24, n. 3, di esso, il Consiglio adottava il regolamento n. 3331/74, il cui art. 2 attribuisce agli Stati membri il potere di diminuire, in determinate ipotesi tassativamente enumerate, la quota di base delle imprese produttrici situate nel loro territorio; detta diminuzione non può superare, per l'intero periodo dal 1o agosto 1976 al 31 luglio 1980, il 5 % della quota di base originariamente assegnata.
paragrafo 3
Il regolamento (CEE) del Consiglio nr. 298/78 integrava appunto quest'ultima disposizione, aggiungendo, al suddetto art. 2 del regolamento n. 3331/74, un n. 3, del seguente tenore:
paragrafo 4
«In deroga all'art. 24, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma del regolamento (CEE) n. 3330/74 e al paragrafo 1 del presente articolo, la Repubblica francese, in base a piani di ristrutturazione del settore della canna e del settore dello zucchero dei dipartimenti d'oltremare, può ridurre la quota di base di ogni singola impresa stabilita in tali dipartimenti di un quantitativo, che, per l'intero periodo compreso tra il 1o luglio 1977 e il 30 giugno 1980, non deve superare il 10 % della quota di base di ciascuna impresa, applicabile per la campagna saccarifera 1976/1977. Inoltre, per la campagna saccarifera 1977/1978, la riduzione della quota di base non può superare la differenza che intercorre tra la quota di base originariamente applicabile per tale campagna e la produzione effettivamente realizzata entro i limiti di detta quota di base. La Repubblica francese assegna la quota modificata prima che abbia termine la campagna saccarifera precedente quella in cui tale quota è destinata ad applicarsi. Tuttavia, per la campagna saccarifera 1977/1978, la quota modificata viene assegnata prima della fine della campagna stessa. I piani di ristrutturazione ed i conseguenti provvedimenti in materia di quote di base vengono notificati senza indugio alla Commissione.»
paragrafo 5
L'ampliamento, così realizzato, della cosiddetta «massa di manovra» veniva giustificato, nel quarto considerando del regolamento n. 298/78, col desiderio di poter trasferire alle imprese della Riunione la parte della quantità di base non utilizzata dagli zuccherifici della Guadalupa e della Martinica.
paragrafo 6
Il 28 aprile 1978, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso, volto ad ottenere l'annullamento del regolamento n. 298/78.
paragrafo 7
Il 3 luglio 1978, il convenuto ha chiesto alla Corte, ai sensi dell'art. 91 del regolamento di procedura, di statuire sulla ricevibilità, senza impegnare la discussione nel merito.
paragrafo 8
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 9
Con ordinanza 11 ottobre 1978, la Corte ha ammesso l'intervento del Syndicat général des producteurs de sucre et de rhum des Antilles françaises. Ai sensi dell'art. 93, § 5, del regolamento di procedura, l'intervento è stato ammesso solo a partire dalla discussione orale sulla ricevibilità dei ricorsi.
paragrafo 10
Con ordinanza 6 novembre 1978, la Corte ha deciso la riunione delle cause 103/78, 104/78, 105/78, 106/78, 107/78, 108/78 e 109/78 ai fini tanto della fase scritta quanto di quella orale.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
Il convenuto conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
dichiarare irricevibile i sette ricorsi d'annullamento per mancanza dei requisiti di cui all'art. 173, 2o comma; condannare le ricorrenti alle spese.
paragrafo 3
Le ricorrenti concludono che la Corte voglia:
paragrafo 4
respingere l'eccezione di irricevibilità proposta dal Consiglio in quanto, in primo luogo, essa non è stata proposta in conformità all'art. 91 del regolamento di procedura della Corte, e, in secondo luogo, risulta evidente che il regolamento impugnato riguarda direttamente e individualmente le ricorrenti e che comunque, nella presente controversia, la questione della ricevibilità è inscindibile dall'esame del merito.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
Nella domanda incidentale, il Consiglio sostiene che il ricorso è irricevibile in quanto viene proposto contro un regolamento di portata generale, che non riguarda direttamente e individualmente le ricorrenti.
paragrafo 2
Esso si richiama alla sentenza 16 marzo 1978 (causa 123/77, UNICME/Consiglio, Racc. 1978, pag. 845), nella quale la Corte ha affermato che «l'individualizzazione degli effetti del regolamento avrà luogo solo al momento dell'applicazione di questo da parte delle autorità» (punto n. 18 della motivazione). Nel presente caso è evidente, se si pon mente all'art. 1 del regolamento n. 298/78, che il nuovo n. 3 richiede che la decisione di ridurre la quota sia adottata per «ogni singola impresa».
paragrafo 3
Non si potrebbe ritenere che il regolamento n. 298/78 riguardi individualmente le ricorrenti, neppure se i quantitativi da esse prodotti corrispondessero all'intera produzione della Guadalupa e della Martinica. Non si può neppure ritenere che il regolamento n. 298/78 le riguardi direttamente. Infatti, l'unico contenuto normativo di questo regolamento consiste nell'attribuire ad uno Stato membro il potere di ridurre, nell'ambito dei poteri che gli sono propri, la quota attribuita agli zuccherifici dei dipartimenti suddetti. L'atto del Consiglio non riguarda direttamente le ricorrenti.
paragrafo 4
Le ricorrenti deducono che il Consiglio ha iniziato la discussione nel merito prima ancora di proporre «in limine litis» l'eccezione d'irricevibilità. Ciò è in contrasto coll'art. 91 del regolamento di procedura, il quale dispone che le eccezioni devono essere proposte con atto separato.
paragrafo 5
Esse rilevano che i fatti oggetto della causa n. 123/77 sono diversi da quelli della presente controversia, nella quale il numero e l'identità dei produttori di zucchero sono esattamente determinati già prima di qualunque altra decisione.
paragrafo 6
Nella presente controversia ci si trova di fronte ad una situazione simile a quella delle cause 62/70 (Bock/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1971, pag. 897), e 106-107/63 (Alfred Toepfer KG/ Getreide-Import-Gesellscbaft mbH, Racc. 1965, pag. 525).
paragrafo 7
Non v'è dubbio che il regolamento riguardi le ricorrenti direttamente e individualmente, giacché il regolamento n. 298/78 non ha altro scopo che quello di ridurre le quote ad esse attribuite per trasferirle ad altre imprese, per il motivo che esse non hanno utilizzato completamente le suddette quote. Ciò si evince chiaramente dal quarto considerando del regolamento.
paragrafo 8
Le ricorrenti sostengono che il regolamento n. 298/78 lede di per se stesso i loro interessi prima ancora di avere avuto concreta attuazione da parte delle autorità francesi.
paragrafo 9
Il primo, immediato effetto di questo regolamento è quello di porre nel nulla il diritto degli zuccherifici della Martinica e della Guadalupa a che la variazione della loro quota nel periodo dal 1o luglio 1978 al 30 giugno 1980 resti limitata al 5 %. Il sistema contemplato dai regolamenti n. 3330/74 e 3331/74 non dava al Consiglio il potere di emanare, durante il periodo in questione, altri regolamenti coi quali si attribuisse agli Stati membri la facoltà di modificare la percentuale della «massa di manovra». In realtà, ciò che riguarda immediatamente e direttamente le ricorrenti è il fatto che il Consiglio abbia violato i regolamenti n. 3330/74 e n. 3331/74. Perciò, la questione della ricevibilità è intimamente connessa al merito.
paragrafo 10
Inoltre il diritto, attribuito agli zuccherifici della Comunità dai regolamenti n. 3330/74 e n. 3331/74, di conservare invariate le rispettive quote di base nell'ambito della «massa di manovra», che è definita chiaramente e per un periodo determinato, costituisce, per questi produttori, una voce rilevante del loro attivo patrimoniale. Qualunque riduzione di dette quote sminuisce immediatamente e direttamente questa voce dell'attivo.
paragrafo 11
Pertanto, il regolamento n. 298/78 riguarda direttamente le ricorrenti già prima di qualsiasi provvedimento del Governo francese.

SENTENZA › In fatto › IV — Il procedimento orale

paragrafo 1
Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 30 novembre 1978.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 13 dicembre 1978.

SENTENZA › In diritto

punto 1
I ricorsi, pervenuti nella cancelleria della Corte il 28 aprile 1978, sono diretti all'annullamento del regolamento del Consiglio 13 febbraio 1978, n. 298, che modifica il regolamento n. 3331/74, relativo all'assegnazione e alla modifica delle quote di base nel settore dello zucchero (GU n. L 45, pag. 1);
punto 2
il Syndicat général des producteurs de sucre et de rhum des Antilles françaises è intervenuto a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti.
punto 3
Il regolamento del Consiglio 19 dicembre 1974, n. 3330, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU n. L 359, pag. 1) contempla, all'art. 24, l'attribuzione delle quote di base alle imprese da parte degli Stati membri e dispone, al n. 3, che «il Consiglio … stabilisce le norme generali per l'applicazione del presente articolo e le eventuali deroghe alle sue disposizioni»;
punto 4
in forza di questa norma, il Consiglio ha emanato lo stesso giorno il regolamento n. 3331/74, relativo all'assegnazione e alle modifica delle quote di base nel settore dello zucchero;
punto 5
l'art. 2 di questo regolamento contempla deroghe all'art. 24 del regolamento n. 3330/74;
punto 6
nella versione originaria, questo articolo contemplava due deroghe, l'una, di carattere generale, al n. 1, e l'altra, di carattere specifico per la Repubblica italiana, al n. 2;
punto 7
il regolamento impugnato modifica l'art. 2 del regolamento n. 3331/74, aggiungendo ai due numeri esistenti un n. 3 il quale recita: «In deroga all'art. 24, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma del regolamento (CEE) n. 3330/74 e al paragrafo 1 del presente articolo, la Repubblica francese, in base a piani di ristrutturazione del settore della canna e del settore dello zucchero dei dipartimenti d'oltremare, può ridurre la quota di base di ogni singola impresa stabilita in tali dipartimenti di un quantitativo, che, per l'intero periodo compreso tra il 1o luglio 1977 e il 30 giugno 1980, non deve superare il 10 % della quota di base di ciascuna impresa, applicabile per la campagna saccarifera 1976/1977. Inoltre, per la campagna saccarifera 1977/1978, la riduzione della quota di base non può superare la differenza che intercorre tra la quota di base originariamente applicabile per tale campagna e la produzione effettivamente realizzata entro i limiti di detta quota di base. La Repubblica francese assegna la quota modificata prima che abbia termine la campagna saccarifera precedente quella in cui tale quota è destinata ad applicarsi. Tuttavia, per la campagna saccarifera 1977/1978, la quota modificata viene assegnata prima della fine della campagna stessa. I piani di ristrutturazione ed i conseguenti provvedimenti in materia di quote di base vengono notificati senza indugio alla Commissione»;
punto 8
nella motivazione il regolamento impugnato giustifica questa aggiunta col fatto che è opportuno avere la possibilità di utilizzare a vantaggio di un dipartimento d'oltremare — cioè della Riunione — una parte, non utilizzata in altri dipartimenti d'oltremare — cioè la Guadalupa e la Martinica — della quantitativa di base della Repubblica francese assegnata dal regolamento (CEE) n. 3330/74 ai dipartimenti francesi d'oltremare;
punto 9
le ricorrenti ritengono che il regolamento n. 298/78 abbia leso i loro «diritti quesiti», e chiedono che esso sia annullato a norma dell'art. 173 del Trattato.

SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità

punto 10
Il Consiglio, convenuto, con memoria del 3 luglio 1978 ha eccepito l'irricevibilità dei ricorsi, ai sensi dell'art. 91 del regolamento di procedura, ed ha chiesto alla Corte di statuire su questa eccezione senza impegnare la discussione nel merito;
punto 11
esso sostiene che i ricorsi d'annullamento non possiedono i requisiti indicati dall'art. 173, n. 2, del Trattato, poiché l'atto impugnato non è una decisione avente l'apparenza di un regolamento e non riguarda le ricorrenti né direttamente, né individualmente;
punto 12
le ricorrenti sostengono che l'atto impugnato è una decisione adottata nei confronti d'imprese ben determinate e le riguarda direttamente e individualmente.
punto 13
Quanto alla natura dell'atto impugnato, l'art. 24 del regolamento n. 3330/74 fissa, al n. 2, quarto comma, la quantità di base per ciascuno Stato membro, distinguendo, quanto alla Francia, fra la metropoli, per la quale la quantità di base ammonta a 2530000 tonnellate di zucchero bianco, e i dipartimenti d'oltremare, per i quali essa ammonta a 466000 tonnellate di zucchero bianco;
punto 14
il territorio della Comunità risulta pertanto suddiviso, ai fini dell'attribuzione delle quote di base, in tante parti quanti sono gli Stati membri, e la Francia è suddivisa in due zone;
punto 15
l'art. 2 del regolamento n. 3331/74, contemplando deroghe alle norme sulla ripartizione delle quote di base, necessarie per tener conto degli eventuali mutamenti nella struttura dell'industria saccarifera, stabiliva fin dall'inizio sia una deroga generale valida per tutti gli Stati membri, e cioè per tutte le parti del mercato comune elencate all'art. 24 del regolamento n. 3330/74, sia una deroga specifica per una singola parte di detto mercato, vale a dire per la Repubblica italiana, tenuto conto della particolare situazione del settore dello zucchero in detto paese;
punto 16
queste deroghe non costituiscono eccezioni, di carattere generale o speciale, alle norme sull'attribuzione delle quote di base, bensì integrano le norme suddette, dando vita ad un complesso normativo volto a garantire la certezza del diritto per le imprese in questione, e, al tempo stesso, una gestione efficiente, capace di adeguarsi, entro certi limiti, ai mutamenti di struttura del settore dello zucchero;
punto 17
se ne deduce che l'art. 2 del regolamento n. 3331/74, nella sua versione originaria, aveva natura puramente di regolamento e non può quindi essere considerato come costituenté sotto certi aspetti una decisione.
punto 18
La modifica apportata dal regolamento impugnato non ha modificato la natura della norma, giacché il n. 3, che è stato aggiunto, si limita ad introdurre un'ulteriore deroga, la quale riguarda non determinate imprese singole, bensì una parte del territorio presa espressamente in considerazione dall'art. 24 del regolamento n. 3330/74 e per le quali è stata stabilita una distinta quantità di base;
punto 19
se ne deduce che l'emendamento introdotto col regolamento impugnato partecipa della natura di regolamento propria dell'art. 2 del regolamento n. 3331/74.
punto 20
A parte ciò, il regolamento impugnato non riguarda le ricorrenti né individualmente, né direttamente;
punto 21
se è vero che le avrebbe potute riguardare l'eventuale uso, da parte dello Stato membro, della norma di deroga adottata, non è men vero che il nuovo n. 3 dice espressamente: «la Repubblica francese … può ridurre la quota … di ogni singola impresa», lasciando così a detto Stato membro la decisione se ridurre o no le quote di base e, in caso affermativo, la decisione se ridurre le quote di base di tutte le imprese o di talune di esse;
punto 22
risulta dunque chiaro che solo i provvedimenti adottati dalla Repubblica francese grazie alla norma di deroga stabilita dal regolamento n. 298/78 potevano riguardare le ricorrenti direttamente ed individualmente.
punto 23
Se ne deduce che, non sussistendo nel presente caso i presupposti dell'art. 173, 2o comma, del Trattato, i ricorsi vanno dichiarati irricevibili.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 24
Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura della Corte, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda;
punto 25
nella fattispecie, le ricorrenti e l'interveniente sono rimasti soccombenti;
punto 26
essi vanno quindi condannati alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1o I ricorsi sono irricevibili. 2o Le ricorrenti sono condannate alle spese relative ai loro ricorsi. 3o L'interveniente è condannato alle spese relative all'intervento.

Firme

Kutscher Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart Donner Pescatore Sørensen O'Keeffe Bosco Touffait Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 18 gennaio 1979. Il Cancelliere A. Van Houtte Il Presidente H. Kutscher

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze