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Sez. 2, Sentenza n. 5612 del 22/05/1995 (Rv. 492378 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO | "Actio negatoria servitutis" - Esperibilità da parte di uno dei comproprietari - Necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492378-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO

L'"Actio negatoria servitutis" può essere utilmente esperita anche soltanto da uno dei suoi comproprietari del fondo, senza che ciò comporti la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 949

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)