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Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa

Testo in vigore al

Art. 45 Art. 1, commi terzo e quarto, del R. decreto-legge 16 giugno 1927,n. 1071

1. Tutti gli uffici dipendenti dal Ministero delle corporazioni che abbiano sede nel capoluogo della Provincia possono essere fusi con l'Ufficio provinciale dell'economia corporativa o ad esso aggregati.

2. Gli uffici dipendenti dal Ministero delle corporazioni che non abbiano sede nel capoluogo possono essere posti alla dipendenza dell'Ufficio provinciale predetto, come sezioni staccate.

Capo II. Attribuzioni degli uffici.

Art. 46 Art. 2, comma primo, nn. 1, 4, 5, 6, 7 e 8, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071

1. Gli Uffici provinciali dell'economia corporativa hanno le seguenti attribuzioni, oltre quelle deferite ad essi da leggi e regolamenti speciali:

  1. 1° raccolgono i dati e le notizie che interessano il movimento economico e sociale della provincia;

  2. 2° ricevono e registrano le denuncie della costituzione, modificazione e cessazione delle ditte, rilasciano i relativi certificali, provvedono all'autenticazione delle firme depositate a norma dell'art. 49 ed esercitano tutte le funzioni necessarie per l'applicazione degli articoli 47 e seguenti; contro le decisioni dell'Ufficio e' ammesso, entro 15 giorni dalla notificazione, il ricorso al Comitato di presidenza, che provvede definitivamente;

  3. 3° adempiono le attribuzioni precedentemente demandate alle Prefetture dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di disegni e modelli di fabbrica, di marchi e segni distintivi di fabbrica;

  4. 4° rilasciano i certificati di origine delle merci e le carte di legittimazione ai viaggiatori di commercio;

  5. 5° formano mercuriali e listini di prezzi in armonia con le disposizioni dell'art. 38 del Codice di commercio salvo quanto e' disposto per i listini di Borsa dalla legislazione speciale;

  6. 6° istruiscono le pratiche da sottoporsi all'esame del Consiglio.

Art. 47 Art. 28, commi primo, secondo, ottavo e nono, della legge 18 aprile 1926, n. 731

1. Chiunque, sia individualmente, sia in societa', con altri, eserciti industria o commercio od agricoltura e' tenuto a farne denuncia agli Uffici provinciali dell'economia corporativa delle provincie nelle quali egli abbia esercizi commerciali, industriali od agricoli, con le norme che saranno fissate dal regolamento.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 1993, N. 580.

3. Gli esercenti il commercio temporaneo debbono fare, di volta in volta, la denuncia ai singoli Uffici provinciali dell'economia corporativa nella cui circoscrizione intendano esercitare il proprio commercio, e non potranno iniziarne l'esercizio senza avere ottenuto da essi il certificato relativo.

4. I venditori ambulanti sono tenuti all'iscrizione al solo Ufficio dell'economia corporativa della Provincia di abituale residenza, in relazione alla disposizione dell'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 327.

5. Gli Uffici anzidetti provvedono di loro iniziativa alla registrazione delle ditte e delle societa' che non presentarono la denuncia o la presentarono irregolarmente, salvo l'applicazione dell'art. 51.

Art. 48 Art. 28, commi dal terzo al settimo, della legge 18 aprile 1926, n. 731

1. Per le societa' legalmente costituite, l'obbligo della denuncia spetta agli amministratori e, sino all'omologazione dell'atto costitutivo, a chi ha espresso mandato per le pratiche relative all'omologazione stessa.

2. La denuncia deve essere fatta entro quindici giorni dalla costituzione della Societa' o dall'inizio dell'esercizio commerciale, industriale o agricolo se si tratti di azienda appartenente a societa' regolarmente costituite o a singoli individui.

3. Alla denuncia della costituzione della societa' deve seguire il deposito delle copie degli atti omologati e pubblicati a norma di legge, entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione.

4. Entro lo stesso termine, debbono essere denunciate le eventuali modificazioni avvenute nello stato di fatto e di diritto delle societa' e delle ditte singole.

5. La cessazione dell'esercizio e lo scioglimento delle societa' debbono essere denunciati entro quindici giorni dalla data in cui avvengono.

Art. 50 Art. 29, commi primo e terzo, della legge 18 aprile 1926, n. 731

1. In base alle denuncie di cui agli articoli 47 e 48, gli Uffici anzidetti, sotto la vigilanza degli organi consigliari, debbono compilare e tenere al corrente il registro delle ditte della propria circoscrizione.

2. Sul registro stesso gli Uffici debbono prendere nota del deposito delle firme di cui all'art. 49.

3. Il registro delle ditte puo' essere esaminato da chiunque ne faccia domanda al direttore dell'Ufficio e per tale esame nessun diritto e' dovuto.

Art. 51 Art. 31, commi dal primo al settimo, della legge 18 aprile 1926, n. 731

1. In caso di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia, di cui agli articoli 47 e 48, si applica l'ammenda da lire 20 a lire 800; in caso di denuncia non veritiera, la pena e' dell'ammenda da lire 50 a lire 2000.

2. Qualora si tratti di omissione o ritardo nella denuncia, il direttore dell'Ufficio, prima di deferire il contravventore alla autorita' giudiziaria, gli comunica, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che egli puo' fare oblazione pagando, nel termine che gli sara' all'uopo prefisso, la somma di lire 10, in caso di ritardo nella presentazione della denuncia, e di lire 50, in caso di omissione della denuncia stessa. In questo secondo caso pero' l'oblazione non ha effetto se non sara' presentata la denuncia.

3. Il provento delle pene pecuniarie e delle oblazioni anzidette e' devoluto all'Erario dello Stato.

Titolo IV. Gestione finanziaria dei consigli.

Capo I. Tributi consigliari.

Art. 52 Art. 18, comma primo, della legge 18 aprile 1926, n. 731

1. I Consigli provinciali dell'economia corporativa provvedono alle spese per il loro funzionamento, oltre che con le eventuali rendite patrimoniali, con le entrate derivanti:

  1. a) dalla riscossione di un diritto sui certificati e sugli atti che rilasciano i rispettivi Uffici, esclusi gli atti che per legge sono gratuiti;

  2. b) dalla riscossione di un diritto sulle inscrizioni nei ruoli di cui al n. 3 dell'art. 32 del presente testo unico;

  3. c) dal gettito di un'imposta sui redditi provenienti da ogni forma di attivita' commerciale o industriale, comprese le attivita' agricole soggette ad imposta di ricchezza mobile;7

  4. d) dal gettito di un'imposta sul commercio temporaneo e ambulante o girovago;7

  5. e) dal gettito di 1 centesimo per ogni lira di imposta erariale sui terreni e di centesimi 0.75 per ogni lira di imposta erariale sui fabbricati, da liquidare assieme con le relative imposte erariali;

  6. f) dall'importo di un contributo annuo degli Istituti per le assicurazioni sociali, pari a lire 0,25 per ogni 1000 lire di premi riscossi nella provincia;

  7. g) da contributi volontari di singoli cittadini e di enti pubblici o privati.

Art. 53 Art. 19 della legge 18 aprile 1926, n. 731; art. 3, comma quarto, della legge 3 gennaio 1929, n. 16

1. I diritti e le imposte di cui al precedente art. 52 sono istituiti mediante decreto Reale promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze.

2. I decreti Reali per la istituzione dei diritti inerenti ai servizi delle Borse di commercio sono promossi, per i diritti delle Borse valori, dal Ministro per le finanze, per i diritti delle Borse merci, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le corporazioni.

3. I tributi di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso art. 52 sono riscossi con le norme e con i privilegi della legge di riscossione delle imposte dirette e godono altresi' dei privilegi di cui agli articoli 62 e 63 del testo unico di legge approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, serie seconda.

4. I reclami contro la percezione dei diritti sono giudicati dall'autorita' giudiziaria.

5. Speciali regolamenti, deliberati dai Consigli provinciali dell'economia corporativa ed approvati dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, disciplineranno l'applicazione delle imposte consigliari e dei diritti di cui al precedente articolo.

Art. 54 Art. 20, commi primo, secondo, terzo e quinto, della legge 18 aprile 1926, n. 731; art. 3, comma primo, della legge 3 gennaio 1929, n. 16

1. Il decreto che istituisce l'imposta, di cui alla lettera c) dell'art. 52, determina i redditi minimi esenti da tributo, nonche' l'aliquota massima dell'imposta stessa.

2. Ogni anno il Ministro per le corporazioni, in sede di approvazione del bilancio preventivo, stabilisce con decreto la misura dell'imposta che ciascun Consiglio e' autorizzato ad esigere per l'anno successivo.

3. L'imposta anzidetta colpisce i redditi inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile in categoria B, compresi i redditi provenienti da attivita' agrarie che non siano contemplati dal Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 16, nonche' in categoria C, in quanto questi ultimi provengano da attivita' industriali o commerciali.

4. Essa grava sul reddito o sulla parte di reddito prodotto nella circoscrizione del Consiglio, secondo le modalita' per la ripartizione del reddito che saranno stabilite nel regolamento.

5. I Consigli hanno facolta' di colpire di imposta anche quei redditi di natura commerciale, industriale o agraria che non siano inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile, ma che possano essere assoggettati da parte dei comuni all'imposta di patente di cui all'art. 165 del testo unico per la finanza locale, approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, o comunque non ancora accertati agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

Art. 55 Art. 3, commi primo e secondo, della legge 3 gennaio 1929, n. 16

1. I redditi previsti dal precedente art. 54, quando risultino inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile delle categorie nello stesso articolo indicate, sono soggetti alla imposta dei Consigli provinciali dell'economia corporativa per l'ammontare inscritto nei ruoli, indipendentemente dall'esistenza o dal carattere dell'azienda o dell'esercizio industriale o commerciale o agricolo, ovvero dall'esercizio di un'attivita' professionale.

2. Quando, invece, i detti redditi siano esenti dall'imposta di ricchezza mobile in virtu' di leggi speciali, ovvero quando possano essere assoggettati a imposta a norma dell'art. 165 del testo unico approvato col R. decreto 14 settembre 1931, numero 1175, sulla imposta di patente, benche' non risultino inscritti nei ruoli dell'imposta stessa delle dette categorie, o quando comunque non siano ancora accertati agli effetti della imposta di ricchezza mobile, i Consigli avranno facolta' di procedere ad accertamenti diretti.

Art. 56 Art. 21 della legge 18 aprile 1926, n. 731

1. I ruoli dell'imposta di cui alla lettera c) dell'art. 52, approvati dal Comitato di presidenza, sono pubblicati per otto giorni nell'albo pretorio dei Comuni interessati e posti in riscossione.

2. Contro le risultanze dei ruoli e' ammesso ricorso al Comitato di presidenza, entro un mese dalla pubblicazione, soltanto per discordanza dei redditi inscritti nei ruoli stessi da quelli inscritti nei ruoli dell'imposta erariale di cui ai precedenti articoli, per inclusione di redditi non tassabili o per errore materiale.

3. Per i redditi accertati direttamente dai Consigli, a norma del precedente articolo, i contribuenti possono ugualmente ricorrere, entro lo stesso termine di un mese, al Comitato di presidenza e, contro la decisione di questo, possono proporre ricorso al Consiglio generale.

4. Sui ricorsi presentati dai contribuenti, il Comitato di presidenza si pronuncia entro un mese dalla data di presentazione dei ricorsi.

5. La decisione e' notificata agli interessati per mezzo del messo comunale, entro dieci giorni dalla data della decisione stessa. Il ricorso al Consiglio generale, quando e' ammesso, puo' essere proposto non oltre un mese dalla data di notificazione della decisione del Comitato. Il Consiglio generale decidera' sul ricorso nella sessione prossima, quando questa si inizi almeno un mese dopo la data di presentazione del ricorso, altrimenti la decisione sara' pronunciata nella sessione successiva.

6. Contro le decisioni del Consiglio generale e contro quelle del Comitato di presidenza, quando abbia competenza per decidere definitivamente, e', in ogni caso, ammesso ricorso al Tribunale che ha giurisdizione sul capoluogo della provincia.

7. I ricorsi non sospendono la riscossione della imposta.

Art. 57 Art. 22 della legge 18 aprile 1926, n. 731

1. I Consigli provvedono agli sgravi ed ai rimborsi d'imposta consigliare, a richiesta dei contribuenti, in base agli sgravi ed ai rimborsi della corrispondente imposta di ricchezza mobile o imposta comunale o imposta di patente.

2. Provvedono altresi' agli sgravi ed ai rimborsi di imposta consigliare in base alle decisioni definitive intervenute sui ricorsi di cui al precedente articolo.

3. Le richieste relative agli sgravi ed ai rimborsi di cui ai precedenti commi, corredate con i documenti comprovanti l'eseguito pagamento dell'imposta consigliare, e, ove ricorra il caso, con la decisione intervenuta nei riguardi dell'imposta di ricchezza mobile o dell'imposta comunale o dell'imposta di patente, debbono essere presentate, sotto pena di decadenza, non oltre un anno dalla data in cui la decisione stessa venne notificata al contribuente.

Capo II. Amministrazione dei Consigli.

Art. 58 Art. 23 e art. 24, commi primo, secondo e terzo, della legge 18 aprile 1926, n. 731

1. L'esercizio finanziario dei Consigli ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Non piu' tardi del mese di agosto, i Consigli debbono sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni il bilancio preventivo dell'esercizio prossimo.

3. Entro il mese di marzo i Consigli debbono far pervenire allo stesso Ministero, per l'approvazione, il conto consuntivo dell'esercizio scaduto e la situazione patrimoniale con i relativi documenti giustificativi.

4. Il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la situazione patrimoniale debbono essere compilati secondo moduli uniformi da stabilire con decreto del Ministro per le corporazioni.

Art. 59 Art. 17 della legge 18 aprile 1926, n. 731

1. Il patrimonio dei Consigli provinciali dell'economia corporativa deve essere investito esclusivamente in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o equiparati per legge.

2. Le disponibilita' liquide devono essere depositate presso lo Istituto di emissione, ovvero presso Casse di risparmio ordinarie o presso altri Istituti di credito di diritto pubblico, aventi un patrimonio non inferiore a 5 milioni di lire, o anche in conto corrente postale.

3. Ai Consigli e' vietata ogni partecipazione ad imprese agricole, industriali o commerciali, salvo il disposto dell'art. 32, n. 4, del presente testo unico.

Art. 60 Art. 25 della legge 18 aprile 1926, n. 731

1. Le alienazioni, le locazioni, le forniture, i lavori e gli appalti di gestione debbono essere fatti col mezzo dell'asta pubblica, in conformita' delle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato.

2. Per speciali ed eccezionali circostanze, potra' farsi luogo alla licitazione o alla trattativa privata nel caso di alienazione per un valore inferiore alle lire 20.000. Potra' parimenti provvedersi per mezzo di licitazione o di trattativa privata, nei casi di locazione, di forniture, di lavori e di appalti per un valore inferiore alle lire 10.000. Qualora intervenga il consenso del Ministro per le corporazioni, potra' prescindersi anche dai limiti suaccennati. In ogni caso le ragioni della deroga alle precedenti disposizioni debbono essere indicate nella deliberazione.

Art. 61 Art. 9 del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 19 del Regio decreto 26 maggio 1928, n. 1104; art. 26 della legge 18 aprile 1926, n. 731

1. Sono soggetti all'approvazione del Ministro per le corporazioni il bilancio preventivo, lo storno di fondi, il conto consuntivo, la situazione patrimoniale, i regolamenti, la stipulazione di mutui, la costituzione di aziende, gestioni e servizi speciali e la partecipazione ad essi.

2. L'acquisto di immobili deve essere autorizzato con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni a norma della legge 5 giugno 1850, n. 1037.

3. Sono soggette altresi' ad approvazione del Ministero delle corporazioni tutte le deliberazioni che determinino impegni o oneri o variazioni nel patrimonio del Consiglio, a meno che tali deliberazioni siano dipendenti, per titolo e per l'entita', da disposizioni di legge o da impegni contrattuali o da deliberazioni precedentemente approvate dal medesimo Ministero.

4. Il Ministro per le corporazioni puo' disporre, con suo decreto, che determinate deliberazioni, specificate pel titolo o per l'entita' dell'impegno o dell'onere o della variazione patrimoniale che determinano, s'intendano approvate entro un dato termine dall'arrivo delle deliberazioni stesse al Ministero non intervenga un provvedimento motivato di sospensione e per le deliberazioni di minore importanza, puo' anche disporre che non siano soggette all'approvazione di cui al comma precedente.

5. Anche per queste ultime deliberazioni resta pero' fermo il disposto dell'art. 62.

6. Delle spese fatte dai Consigli senza la necessaria autorizzazione, e di quelle che essi abbiano dovuto incontrare per inosservanza delle disposizioni di legge, rispondono personalmente e solidalmente coloro che tali spese ordinarono, deliberarono o cagionarono.

Art. 62 Art. 16 della legge 18 aprile 1926, n. 731

1. Le deliberazioni del Consiglio, nei quindici giorni successivi a quello della adunanza nella quale furono prese, debbono essere pubblicate all'albo consigliare e tenute ivi esposte una settimana.

2. Tuttavia per le deliberazioni di carattere riservato, le quali non interessino il bilancio, il Consiglio puo' decidere caso per caso che la pubblicazione venga omessa o ritardata.

3. Non oltre i sette giorni successivi alla pubblicazione, lo elenco delle deliberazioni e' comunicato al Ministero delle corporazioni.

4. Il segretario del Consiglio e' responsabile della pubblicazione delle deliberazioni e della comunicazione dell'elenco al Ministero delle corporazioni.

5. Chiunque abbia interesse puo' ottenere, mediante pagamento dei diritti previsti all'art. 52, lett. a), copia delle deliberazioni pubblicate.

Art. 63 Art. 12, commi primo, secondo e terzo, della legge 18 giugno 1931, n. 875

1. Qualora gli organi del Consiglio, o delle aziende, gestioni e servizi speciali eventualmente costituiti, omettano di fare cio' a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento o per il conseguimento delle finalita' essenziali dell'Ente, il Ministro per le corporazioni puo' ordinare il compimento degli atti necessari, compresa l'iscrizione in bilancio delle spese e l'emissione dei mandati.

2. Il Ministro per le corporazioni puo', inoltre, in qualunque tempo, su denuncia o d'ufficio, promuovere l'annullamento delle deliberazioni degli organi del Consiglio quando siano contrarie alle leggi, ai regolamenti o alle finalita' essenziali dell'Ente; il relativo provvedimento e' adottato con decreto Reale sentito il Consiglio di Stato, salvo i casi di urgenza.

3. La stessa disposizione vale per le deliberazioni degli organi delle aziende, gestioni e servizi speciali, eventualmente costituiti, quando siano contrarie alle leggi o ai regolamenti.

Titolo V. Disposizioni generali e transitorie.

Art. 64 Art. 14 della legge 18 giugno 1931, n. 875

1. Su richiesta dei Consigli interessati o d'ufficio, il Ministro per le corporazioni puo' disporre che, per l'espletamento di determinati compiti dei Consigli o degli Uffici di provincie limitrofe e nell'interesse di essi, siano costituiti organi o servizi speciali presso uno dei Consigli o Uffici interessati.

2. Puo' essere provveduto analogamente per lo studio di determinate questioni od iniziative interessanti piu' Consigli o Uffici.

3. Alla costituzione di organi o servizi speciali per la materia agricola o forestale si provvede di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste.

4. Le spese per tali organi o servizi e per gli studi anzidetti sono a carico dei Consigli interessati, fra i quali saranno ripartite con provvedimento del Ministro per le corporazioni.