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Sez. U, Ordinanza n. 22891 del 19/08/2024 (Rv. 672090-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Imposta comunale di soggiorno - Sanzioni per inosservanza di prescrizioni regolamentari - Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e tributario - Criteri - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672090-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazione delle prescrizioni del regolamento comunale in materia di tassa di soggiorno appartengono alla giurisdizione del giudice tributario allorquando la contestazione involga l'omesso o parziale versamento (o "riversamento") dell'imposta e, invece, a quella del giudice ordinario nel caso in cui le disposizioni violate siano rivolte ad assicurare l'efficacia del sistema telematico dell'imposta medesima, attraverso la previsione di obblighi procedurali afferenti alle modalità di accreditamento delle strutture e di trasmissione della dichiarazione giornaliera dell'identità di chi vi ha soggiornato.

Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 52, Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 4, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 7 bis, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)