Sez. 2, Sentenza n. 1481 del 15/09/1970 (Rv. 347319 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - URGENZA - POTERE DELL'AMMINISTRATORE DI DARVI CORSO - OBBLIGO DI RIFERIRE ALLA PRIMA ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - NATURA - VIOLAZIONE - IRRILEVANZA - DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE - PERSISTENZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - URGENZA - POTERE DELL'AMMINISTRATORE DI DARVI CORSO - OBBLIGO DI RIFERIRE ALLA PRIMA ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - NATURA - VIOLAZIONE - IRRILEVANZA - DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE - PERSISTENZA.*
L'art 1135, ultimo comma cod civ abilita espressamente l'amministratore ad ordinare lavori di manutenzione straordinaria, che rivestano carattere di urgenza, imponendogli solo l'Obbligo di riferire alla prima assemblea dei condomini. Pertanto il compimento dei lavori suddetti non costituisce eccesso di mandato, ne l'Obbligo di riferirne all'assemblea puo confondersi con la necessita di ratifica di un atto esorbitante del mandato, rientrando invece, sia pure con carattere particolare, nell'Obbligo generale che incombe all'amministratore di rendere conto della sua gestione ai condomini i quali hanno un ampio potere di controllo su tutto il suo operato. L'inosservanza dell'Obbligo, di cui all'ultimo comma dell'art 1135 cod civ, per quanto attiene alla comunicazione alla prima assemblea dell'avvenuta esecuzione di lavori urgenti, non preclude il diritto dell'amministratore (o del condomino in Mancanza dell'amministratore) al rimborso delle spese riconosciute urgenti nei limiti in cui il giudice le ritenga giustificate. (Conf 4498'54 e 484'50).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1135
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)