Sez. 1, Sentenza n. 2565 del 08/04/1997 Cc. (dep. 31/05/1997) Rv. 207702 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Individuazione della violazione più grave - Scissione della già ritenuta continuazione in fase di cognizione - Necessità - Ragione - Fattispecie.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
In tema di applicazione della continuazione in fase esecutiva, quando nella fase di cognizione il singolo reato costituente la violazione più grave sia stato unificato, con il vincolo della continuazione, con altri, deve essere assunta come base la relativa pena, prescindendo dall'aumento per i reati satelliti; e ciò al fine di consentire un controllo sul rispetto, nella nuova determinazione della pena in fase esecutiva, del limite di aumento posto dall'art. 81, comma primo, cod. pen. (Fattispecie nella quale il giudice dell'esecuzione aveva assunto a pena-base per la violazione più grave la pena, inflitta con una delle sentenze di condanna, per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e per reati di falso, unificati dall'identità del disegno criminoso. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che, in assenza di una determinazione della pena in fase di cognizione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., spettasse al giudice dell'esecuzione quantificarla, ma senza la possibilità di identificarla con la pena complessivamente irrogata per il reato continuato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 187 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 187 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)