Sez. L - , Ordinanza n. 16308 del 08/06/2023 (Rv. 667852 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Minimale retributivo ai fini contributivi - Lavoratori occupati ad orario ridotto, non superiore alle quattro ore giornaliere - Minimale in misura ridotta - Applicabilità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Alla stregua della disposizione speciale introdotta dall'art. 5, commi 16 e 17, del d.l. n. 726 del 1984, conv. in l. n. 863 del 1984 - non abrogata, né derogata, neanche implicitamente, dalla disposizione generale in materia di minimale (art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. in l. n. 389 del 1989) - per i lavoratori occupati ad orario ridotto, non superiore alle quattro ore giornaliere, che non abbiano stipulato un contratto di lavoro a tempo parziale nei settori quali quello dell'istruzione ed educazione scolare e prescolare non statale, il limite minimo di retribuzione giornaliera, imponibile ai fini contributivi (indicato dal primo comma dell'art. 7 del d.l. n. 463 del 1983, conv., con modif., nella l. n. 638 del 1983), è fissato nella misura del quattro per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno, e la percentuale ridotta del minimale retributivo giornaliero si applica in ogni caso, tale dovendo considerarsi l'"orario ridotto" rispetto a quello pieno.
Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 com. 16 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 com. 17 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1989 num. 338 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/12/1984 num. 863 CORTE COST., Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)