diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1019 del 28/03/1969 (Rv. 339483 - 01)

TRANSAZIONE - IN GENERE - ELEMENTI ESSENZIALI - RES LITIGIOSA - AMBITO - REGOLAMENTO DI MERI INTERESSI ECONOMICI - DIVERSITA.*
Stato
decisa il 1969-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339483-01

TRANSAZIONE - IN GENERE - ELEMENTI ESSENZIALI - RES LITIGIOSA - AMBITO - REGOLAMENTO DI MERI INTERESSI ECONOMICI - DIVERSITA.*

L'essenziale funzione della transazione e il superamento della lite (sorta o che sorgera) e si attua mediante la reciprocita delle concessioni, con le quali si perviene ad una negoziale composizione di un conflitto giuridico di interessi, che investe una 'res litigiosà (piu che una 'res dubia vel incertà) od una situazione giuridica litigiosa. Pur non essendo necessaria l'attualita di un processo per la transigibilita della lite, occorre, tuttavia, pur sempre a tal fine, che vi sia gia una pretesa, cioe l'affermazione attuale di un diritto che si pretenda contro altri, e che a tale pretesa si contrapponga una contestazione del soggetto contro il quale la pretesa stessa sia diretta. Pertanto, la transazione, come strumento di composizione del conflitto giuridico, qualificato dall'attualita di quella pretesa e di quella contestazione, e in tutto diversa da ogni altro contratto, col quale si raggiunge, bensi, la composizione od il regolamento di contrastanti interessi, mediante la subordinazione ed il contemperamento dell'uno o dell'altro di essi, ma si risolve un conflitto meramente economico, cioe di interessi che non abbiano ancora ricevuto una disciplina giuridica.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)