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Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione FriuliVenezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto in particolare il punto 1-bis) dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, introdotto dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 dicembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'interno;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Oggetto e rapporti con la normativa previgente

1. Il presente decreto detta le norme di attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, che modifica gli articoli 4 e 5 dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.

2. Le presenti norme di attuazione disciplinano la materia dell'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, abrogando tutte le precedenti disposizioni incompatibili.

Art. 2 Ordinamento degli enti locali

1. La regione, nel rispetto degli articoli 5 e 128 della Costituzione, nonche' dell'articolo 4 dello statuto di autonomia, fissa i principi dell'ordinamento locale e ne determina le funzioni, per favorire la piena realizzazione dell'autonomia degli enti locali.

Art. 3 Trasferimento di funzioni amministrative

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 4 sono trasferite all'amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto speciale, tutte le attribuzioni amministrative concernenti gli enti locali precedentemente esercitate da organi centrali o periferici dello Stato comprese quelle di intervento sostitutivo.

Art. 4 Funzioni amministrative riservate allo Stato

1. Restano di competenza degli organi dello Stato le funzioni in materia di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, di lotta alla criminalita' organizzata, nonche' quelle in materia di protezione civile esercitate nell'interesse nazionale.

2. Resta altresi' di competenza degli organi dello Stato il controllo sui servizi dello stato civile, anagrafe, leva militare, servizio elettorale, nonche' servizi di statistica limitatamente alle funzioni proprie dell'Istituto nazionale di statistica.

Art. 5 Rapporti tra Stato e regione

1. Lo Stato e la regione si informano reciprocamente nell'esercizio delle funzioni relative agli enti locali. Essi possono, altresi', in ogni momento e con forme semplificate, richiedere notizie ed informazioni.

Art. 6 Controllo sugli enti locali

1. La regione, con proprie leggi, determina la natura e la disciplina dei controlli nei confronti degli enti locali.

2. Spettano alla regione anche i provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico.

3. I provvedimenti, adottati nell'esercizio del controllo sugli organi, vanno comunicati al commissario del Governo nella regione.

Art. 7 Funzioni amministrative in materia elettorale

1. La regione disciplina il procedimento di elezione negli enti locali, esercitandone tutte le funzioni, compresa la fissazione e l'indizione dei comizi elettorali.

2. Gli uffici periferici dello Stato assicurano la collaborazione, se richiesta, alla gestione dell'attivita' elettorale.

Art. 8 Circoscrizioni provinciali

1. Nella materia di cui all'articolo 4, numero 1-bis), dello statuto speciale e' ricompresa la revisione delle circoscrizioni provinciali, l'istituzione di nuove province e la loro soppressione, su iniziativa dei comuni, sentite le popolazioni interessate. Resta ferma la facolta' dello Stato di non istituire propri uffici decentrati nelle nuove province e di mantenerli nelle province soppresse.

2. L'eventuale istituzione da parte della regione di aree metropolitane comporta la revisione delle circoscrizioni provinciali interessate.

Art. 9 Ordinamento della finanza locale

1. Spetta alla regione disciplinare la finanza locale, l'ordinamento finanziario e contabile, l'amministrazione del patrimonio e i contratti degli enti locali.

2. La regione finanzia gli enti locali con oneri a carico del proprio bilancio, salvo il disposto di cui al comma 3.

3. Lo Stato assicura ai comuni, alle province e agli altri enti locali della regione il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale ad essi delegate o attribuite, nella misura determinata dalla normativa statale.

Art. 10 Attribuzione del sindaco quale ufficiale di Governo

1. Le attribuzioni dei sindaci della regione, quali ufficiali di Governo, sono fissate dalle leggi dello Stato.

2. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al comma 1, spetta al prefetto la nomina di commissari per l'adempimento delle funzioni stesse.

3. I provvedimenti di cui al comma 1, adottati dal sindaco, aventi particolare rilevanza generale, nonche' gli atti eventualmente richiesti sono tempestivamente trasmessi agli organi regionali.

4. L'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1 e' delegabile dal sindaco, previa comunicazione al prefetto, agli organi dei municipi.

Art. 11 Giuramento del presidente della provincia e del sindaco

1. Il presidente della provincia presta giuramento dinanzi ad un organo della regione. Dell'avvenuto giuramento e' data formale e tempestiva comunicazione alla prefettura competente per territorio.

2. Per quanto riguarda il giuramento del sindaco, continua a trovare applicazione la normativa statale.

Art. 12 Rapporti transfrontalieri degli enti locali

1. Gli enti locali della regione possono instaurare rapporti di reciproca collaborazione con enti locali degli stati confinanti, secondo la normativa statale e regionale, nel rispetto degli interessi nazionali, degli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e degli accordi internazionali.