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Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

Testo in vigore al

Art. 16

1. La Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito e' composta:

  1. a) da un generale di corpo d'armata, presidente;

  2. b) da due generali di divisione, da due generali di brigata e da quattro colonnelli, rispettivamente, delle Armi di fanteria, artiglieria, cavalleria e genio;

  3. c) da due ufficiali, di grado non inferiore a colonnello, dell'Arma dei carabinieri o del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio o di ciascun servizio, quando la valutazione riguardi gli ufficiali dell'Arma o del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio o del rispettivo servizio.

2. I componenti della Commissione sono designati dal Ministro; la designazione del presidente e' fatta annualmente su proposta del Capo di Stato maggiore dell'Esercito.

3. Interviene con voto consultivo il direttore generale del personale ufficiali o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale generale o colonnello piu' anziano destinato alla direzione generale.

4. La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento dei capitani, esclusi quelli di complemento, e dei maggiori.

Art. 17

1. La Commissione ordinaria di avanzamento della Marina e' composta:

  1. a) da un ammiraglio di squadra, presidente;

  2. b) da quattro ufficiali ammiragli o capitani di vascello;

  3. c) da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del Corpo di appartenenza dell'ufficiale da valutare, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto.

2. Per la valutazione degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei ruoli servizi nautici, servizi macchina, servizi tecnici, servizi contabili e servizi portuali, la Commissione e' composta, rispettivamente, come quella per la valutazione degli ufficiali del Corpo di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto.

3. I componenti della Commissione sono designati dal Ministro; la designazione del presidente e' fatta annualmente su proposta del Capo di Stato maggiore della Marina.

4. Interviene con voto consultivo il direttore generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello piu' anziano destinato alla direzione generale.

5. La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da guardiamarina a capitano di corvetta o gradi corrispondenti.

Art. 18

1. La Commissione ordinaria di avanzamento dell'Aeronautica e' composta:

  1. a) da un generale di squadra aerea, presidente;

  2. b) da quattro ufficiali generali o colonnelli del ruolo naviganti;

  3. c) da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del Corpo di appartenenza dell'ufficiale da valutare, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico.

2. I componenti della Commissione sono designati dal Ministro; la designazione del presidente e' fatta annualmente su proposta del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica.

3. Interviene con voto consultivo il direttore generale del personale militare o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale generale o colonnello piu' anziano del ruolo naviganti destinato alla direzione generale.

4. La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da sottotenente a maggiore.

Art. 19

1. I superiori gerarchici esprimono i giudizi sull'avanzamento nei riguardi dei sottotenenti e dei tenenti dell'Esercito, nonche' dei capitani di complemento dell'Esercito.

2. Il Ministro stabilisce, con propria determinazione, i superiori gerarchici cui compete esprimere i giudizi sull'avanzamento.

Capo IV. Valutazione per l'avanzamento

Art. 20

1. L'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianita' o a scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo stabilite dal Ministro, salvo che la presente legge non disponga altrimenti.

Art. 21

1. Non puo' essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione.

2. Non puo' essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo.

Art. 22

1. Quando eccezionalmente le autorita' competenti ritengano di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono il giudizio, indicandone i motivi.

2. All'ufficiale e' data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 23

1. La Commissione superiore, la Commissione ordinaria, il superiore gerarchico esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dal libretto personale, per gli ufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica, e dalle pratiche personali, per gli ufficiali della Marina.

2. Le Commissioni hanno facolta' di interpellare qualunque superiore in grado, in servizio permanente, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale.

3. Il superiore gerarchico esprime il giudizio sull'avanzamento dopo aver sentito il parere delle autorita' da cui dipende l'ufficiale.

Art. 24

1. La Commissione superiore e la Commissione ordinaria esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianita' dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato dalla Commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti.

2. Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneita' e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneita' sono iscritti dalla Commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.

Art. 25

1. La Commissione superiore e la Commissione ordinaria esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando anzitutto se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato dalla Commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti.

2. Successivamente la Commissione attribuisce a ciascuno degli ufficiali da essa giudicati idonei un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parita' di punti, precedenza al piu' anziano in ruolo.

3. Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneita' sono iscritti dalla Commissione in un elenco in ordine di ruolo.

Art. 26

1. Il punto di merito di cui al secondo comma dell'articolo
25
e' attribuito dalla Commissione con l'osservanza delle norme che seguono.

2. Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non superiore a colonnello o corrispondente, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:

  1. a) qualita' morali, di carattere e fisiche;

  2. b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e
    qualita' professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento, e al servizio prestato presso reparti o in imbarco;

  3. c) doti intellettuali e di cultura, con particolare
    riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti.

  4. d) : attitudine ad assumere incarichi nel grado
    superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'Amministrazione
    ;

3. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di
elementi di cui alle lettere a), b), c) d) sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per quattro, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione.

4. Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado di,
generale di divisione e di brigata o ufficiali di grado corrispondente, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere a), b), c), d) considerati nel loro insieme; la somma dei punti cosi' assegnati e' divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione.81

Art. 27

1. Gli elenchi e le graduatorie di merito, di cui agli articoli 24 e 25, sono sottoposti al Ministro, il quale li approva dopo avere eventualmente apportato, negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, le esclusioni che giudica giuste e necessarie nell'interesse dell'Amministrazione.

2. Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento.

Art. 28

1. Il superiore gerarchico esprime il giudizio sull'avanzamento dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione e' idoneo o non idoneo all'avanzamento.

2. Il giudizio espresso dal superiore gerarchico e' definitivo.

Art. 29

1. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento e' data comunicazione dell'esito del giudizio.

2. Salvo quanto disposto nel successivo comma e negli articoli 63, 64, 85, 88, 96 e 97, l'ufficiale non idoneo all'avanzamento non e' piu' valutato per l'avanzamento e, se in servizio permanente effettivo e di grado superiore a capitano o grado corrispondente, e' collocato a disposizione con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di determinazione della aliquota di valutazioni nella quale era compreso.

3. La non idoneita' all'avanzamento nel servizio permanente non impedisce l'avanzamento dell'ufficiale nella posizione di congedo.

Capo V. Quadri di avanzamento

Art. 30

1. Il Ministro, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito da lui, approvati, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi:

  1. a) per l'avanzamento ad anzianita' tutti gli ufficiali idonei;

  2. b) per l'avanzamento a scelta, gli ufficiali idonei e compresi, nell'ordine di graduatoria, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.

2. Gli ufficiali di cui alla lettera a) sono iscritti in quadro nell'ordine di ruolo.

3. Gli ufficiali di cui alla lettera b) sono iscritti in quadro nell'ordine di graduatoria ovvero nell'ordine di ruolo, secondo quanto e' stabilito dalla presente legge per ciascuno dei gradi nei quali l'avanzamento ha luogo a scelta.

4. Quando il giudizio sull'avanzamento ad a espresso dai superiori gerarchici, i quadri di avanzamento sono formati, per ciascun grado, iscrivendovi, in ordine di ruolo, gli ufficiali idonei.

5. I quadri di avanzamento hanno validita' per l'anno cui si riferiscono.

Art. 31

1. Per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approva egualmente le graduatorie, ma forma i quadri di avanzamento solo se nel corso dell'anno vengano a verificarsi vacanze nei gradi rispettivamente superiori.

Art. 32

1. Qualora nel corso dell'anno un ufficiale venga tolto dal quadro di avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dalla legge, subentra nel quadro l'ufficiale che seguiva nella graduatoria i pari grado iscritti nel quadro stesso.

2. Per la determinazione del posto da attribuire all'ufficiale rispetto ai pari grado ancora iscritti in quadro si osservano le norme del terzo comma dell'art. 30.

Capo VI. Promozioni

Art. 33

1. L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento e' promosso secondo l'ordine della sua iscrizione nel quadro stesso.

2. La promozione e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 34

1. E' sospesa la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, che venga a trovarsi in una delle condizioni indicate nel secondo comma dell'art. 21.

2. La sospensione della promozione annulla la valutazione gia' effettuata.

3. All'ufficiale e' data comunicazione della sospensione della promozione.

Art. 35

1. Il Ministro ha facolta' di sospendere, con propria determinazione, la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravita'.

2. La sospensione della promozione annulla la valutazione gia' effettuata.

3. All'ufficiale e' data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 36

1. L'autorita', che ritenga che un dipendente ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento abbia perduto uno dei requisiti previsti dalla presente legge per l'avanzamento, deve inoltrare, nei riguardi dell'ufficiale stesso, proposta di cancellazione dal quadro.

2. Sulla proposta, corredata dei pareri delle autorita' gerarchiche, decide il Ministro sentita la Commissione superiore di avanzamento, se si tratti di ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello o corrispondente, ovvero la Commissione ordinaria di avanzamento, se si tratti di ufficiale di altro grado.

3. Fino a quando non intervenga la decisione del Ministro, gli effetti dell'iscrizione in quadro dell'ufficiale sono sospesi.

4. L'ufficiale cancellato dal quadro e' non idoneo all'avanzamento.

5. All'ufficiale e' data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata.