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Sez. 2, Sentenza n. 516 del 22/02/1974 (Rv. 368268 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTO PENALE PER FALSA TESTIMONIANZA - RILEVANZA AI FINI DELLA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO CIVILE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368268-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTO PENALE PER FALSA TESTIMONIANZA - RILEVANZA AI FINI DELLA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO CIVILE - CONDIZIONI.*

Ai fini della sospensione del giudizio civile, l'influenza della decisione del giudice penale circa l'esistenza del reato di falsa testimonianza e configurabile quando la verita dei fatti, oggetto della deposizione testimoniale, costituisca dato immediato e diretto per la formazione del convincimento del giudice civile. (V 2634'64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)