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Sez. 1, Sentenza n. 417 del 17/01/1981 (Rv. 410886 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - DECRETO INGIUNTIVO RICHIESTO DA UN PROCURATORE LEGALE NEL PROPRIO INTERESSE - ISCRIZIONE NELL'ALBO DEL TRIBUNALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE - MANCATA DICHIARAZIONE DI RESIDENZA O MANCATA ELEZIONE DI DOMICILIO NEL TERRITORIO DEL GIUDICE ADITO - NOTIFICAZIONE DELL'OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO PRESSO LA CANCELLERIA - INVALIDITA.*
Stato
decisa il 1981-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410886-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - DECRETO INGIUNTIVO RICHIESTO DA UN PROCURATORE LEGALE NEL PROPRIO INTERESSE - ISCRIZIONE NELL'ALBO DEL TRIBUNALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE - MANCATA DICHIARAZIONE DI RESIDENZA O MANCATA ELEZIONE DI DOMICILIO NEL TERRITORIO DEL GIUDICE ADITO - NOTIFICAZIONE DELL'OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO PRESSO LA CANCELLERIA - INVALIDITA.*

L'art 638 primo comma cod proc civ, nella parte in cui prescrive che il ricorso per decreto ingiuntivo, quando e ammessa la Costituzione di persona, deve contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha Sede il giudice adito, si riferisce al caso di Costituzione di persona secondo la previsione dell'art 82 primo e secondo comma cod proc civ, e non anche al caso in cui il procuratore legale eserciti lo ius postulandi nel proprio interesse, ai sensi dell'art 86 cod proc civ, il quale va equiparato a quello in cui agisce su mandato del cliente. In tale seconda ipotesi, pertanto, e sempreche il procuratore sia iscritto nell'albo del tribunale nella cui circoscrizione si trova quel giudice (si da non richiedersi l'elezione di domicilio prescritta dall'art 82 del RDL 27 novembre 1933 n 1578), la Mancanza della predetta dichiarazione di residenza od elezione di domicilio non autorizza la notificazione dell'opposizione al decreto ingiuntivo presso la cancelleria. (V 4100/78, mass n 393717).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 638 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 10, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 82

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)