diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 24435 del 25/05/2011 Cc. (dep. 17/06/2011) Rv. 250692 - 01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Lottizzazione abusiva - Sequestro preventivo dell'area e dei manufatti - Terzo acquirente - Buona fede - Giudizio cautelare - Valutazione - Limiti. .
Stato
decisa il 2011-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250692-01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA

Nel giudizio cautelare concernente il sequestro di immobili o terreni abusivamente lottizzati, la dedotta buona fede del terzo acquirente può essere oggetto di valutazione a condizione che risulti immediatamente evidente. (Nella specie il sequestro preventivo era stato disposto sull'area e sui manufatti ivi insistenti, acquistati da terzi asseritamente in buona fede, buona fede che però, non era percepibile "ictu oculi" in presenza delle plurime violazioni riscontrate nel piano di lottizzazione e per la notevole sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle vicende giudiziarie riguardanti le costruzioni in questione).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. C CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)