diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 806 del 09/03/1976 (Rv. 379459 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - PER L'INTEGRAZIONE O CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - RICORSO INCIDENTALE DELLA PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA - INAMMISSIBILITA - NATURA DI CONTRORICORSO - FUNZIONE.*
Stato
decisa il 1976-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379459-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - PER L'INTEGRAZIONE O CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - RICORSO INCIDENTALE DELLA PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA - INAMMISSIBILITA - NATURA DI CONTRORICORSO - FUNZIONE.*

E inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa, allo scopo di ottenere l'integrazione o correzione della motivazione della sentenza impugnata; in tal caso, il ricorso incidentale, idoneo a valere, nel suo contenuto, come controricorso, potra avere il fine di sollecitare l'Esercizio da parte della Corte di Cassazione del potere di correggere 'ex officiò la motivazione, ai sensi dell'art 384 secondo comma cod proc civ, sempreche si rimanga nell'ambito dei punti della sentenza investiti dal ricorso principale e non si rendano necessari nuovi accertamenti di fatto. (V 1166/75, mass nn 374605 e 374606).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)