Sez. 1, Ordinanza n. 11014 del 24/04/2024 (Rv. 671104-01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO | Contratto di conto corrente bancario - Stipulazione successiva alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 - Capitalizzazione trimestrale degli interessi - Presupposti - Reciprocità per gli interessi attivi e passivi - Asimmetrica pattuizione del tasso - Liceità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO
In tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori ed allo 0,01% per quelli creditori).
Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1852, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 120 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/08/1999 num. 342 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)