Sez. 1, Sentenza n. 971 del 14/02/1979 (Rv. 397158 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - REVOCA DEL FALLIMENTO - SPESE - ADDOSSAMENTO AL CREDITORE ISTANTE DICHIARATO RESPONSABILE PER COLPA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLO ART 21, COMMA TERZO DELLA LEGGE FALLIMENTARE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - REVOCA DEL FALLIMENTO - SPESE - ADDOSSAMENTO AL CREDITORE ISTANTE DICHIARATO RESPONSABILE PER COLPA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLO ART 21, COMMA TERZO DELLA LEGGE FALLIMENTARE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata la questione di illegittimita costituzionale dell'art 21, terzo comma, legge fallimentare, per contrasto con l'art 3 cost, nella parte in cui pone le spese di procedura e il compenso del curatore a carico del creditore istante condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa, in quanto la responsabilita processuale aggravata, di cui la norma in esame prevede una particolare ipotesi, non puo che incidere esclusivamente sul creditore istante e non anche sullo imprenditore erroneamente dichiarato fallito, con la conseguenza che non e ipotizzabile alcuna disparita di trattamento tra i due soggetti. (V 4276/78, mass n 393929; (V Corte cost 46/75).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)