Sez. 1, Sentenza n. 11982 del 07/11/1995 Ud. (dep. 06/12/1995) Rv. 203045 - 01
Impugnazioni - Inammissibilità - In genere | Inammissibilità originaria - Prescrizione successivamente maturata - Declaratoria di estinzione del reato per detta causa - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
Impugnazioni - Inammissibilità - In genere
L'esistenza di una causa originaria di inammissibilità del gravame preclude la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione successivamente maturata ed impone, quale unica soluzione possibile, la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione. (Nella specie il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte perché presentato per il tramite del difensore non iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613, primo comma, cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 613
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)