Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23113 del 11/11/2016 (Rv. 642676 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni - Impugnabilità ex art. 111, comma 7, Cost. - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
L'ordinanza con cui il giudice abbia disposto la prosecuzione del giudizio fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto priva dei requisiti della decisorietà e della definitività, ha natura meramente endoprocessuale e, come tale, non è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)