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Sez. L, Sentenza n. 4441 del 06/07/1988 (Rv. 459416 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE - CASSA NAZIONALE A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI - ISCRIZIONE - PRESUPPOSTI - POTERE DI ACCERTAMENTO DELLA CASSA CIRCA LA SUSSISTENZA DEL PRESUPPOSTO DELL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DA PARTE DELLA CASSA MEDESIMA DI VERIFICARE LA LEGITTIMITÀ DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459416-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE - CASSA NAZIONALE A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI - ISCRIZIONE - PRESUPPOSTI - POTERE DI ACCERTAMENTO DELLA CASSA CIRCA LA SUSSISTENZA DEL PRESUPPOSTO DELL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DA PARTE DELLA CASSA MEDESIMA DI VERIFICARE LA LEGITTIMITÀ DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE - INAMMISSIBILITÀ.*

L'iscrizione alla cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti presuppone, ai sensi dell'art. 2 della legge 3 febbraio 1963 n. 100, il duplice requisito della iscrizione nell'albo professionale e dell'Esercizio della libera professione, il quale, a norma dell'art. 2 del d.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1067, è possibile dopo il superamento dell'esame di stato e l'iscrizione nell'albo predetto. La suindicata cassa di previdenza, mentre ha il potere, ai sensi dell'art. 11 lett. B) della citata legge n. 100 del 1963, di accertare la sussistenza o meno del presupposto dell'Esercizio della libera professione, non ha altresì quello di verificare la legittimità dell'iscrizione allo albo professionale per una delle cause d'incompatibilità previste dall'art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 1067 del 1953 (ordinamento della professione di dottore commercialista), spettando tale potere all'ordine professionale, i cui provvedimenti possono essere disapplicati, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, soltanto dal giudice.*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., DPR 27/10/1953 num. 1067 art. 1 CORTE COST., DPR 27/10/1953 num. 1067 art. 2, DPR 27/10/1953 num. 1067 art. 3, Legge 03/02/1963 num. 100 art. 2, Legge 03/02/1963 num. 100 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)