Sez. 3, Sentenza n. 3607 del 30/10/1969 (Rv. 343811 - 01)
VENDITA - PREZZO - LUOGO DEL PAGAMENTO - MODALITA DI PAGAMENTO PROPOSTE DAL COMPRATORE (PAGAMENTO 'FINE MESÈ) DALLA DATA DELLA FATTURA - ACCETTAZIONE TACITA DEL VENDITORE - LUOGO DEL PAGAMENTO - DOMICILIO DEL VENDITORE.*
VENDITA - PREZZO - LUOGO DEL PAGAMENTO - MODALITA DI PAGAMENTO PROPOSTE DAL COMPRATORE (PAGAMENTO 'FINE MESÈ) DALLA DATA DELLA FATTURA - ACCETTAZIONE TACITA DEL VENDITORE - LUOGO DEL PAGAMENTO - DOMICILIO DEL VENDITORE.*
Qualora la ditta venditrice, all'atto dell'invio della merce, non sollevi alcuna questione circa le modalita di pagamento proposte dall'acquirente, tali modalita costituiscono, per il concorde consenso manifestato dai contraenti, una particolare clausola del contratto di compravendita conseguentemente, se, non dovendo il prezzo essere pagato al momento della consegna, sia stato convenuto un dato giorno ('fine mesè) dalla data della fattura, l'obbligazione pecuniaria della compratrice deve considerarsi 'portablè, cioe va eseguita al domicilio della venditrice.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)