diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8005 del 02/09/1996 (Rv. 499429 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - PROVVEDIMENTO - IN GENERE | Procedimento - Pubblico ministero - Qualità di parte necessaria - Esclusione - Intervento facoltativo - Ammissibilità - Obblighi di comunicazione da parte del Tribunale - Limiti.
Stato
decisa il 1996-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499429-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - PROVVEDIMENTO - IN GENERE

Per quanto il pubblico ministero non costituisca parte necessaria del procedimento di ammissione all'amministrazione controllata, tuttavia è ammissibile un suo intervento facoltativo sotto il profilo dell'ultimo capoverso dell'art. 70 cod.proc.civ.. Peraltro, allo scopo di porre detto organo nella possibilità di compiere l'accertamento in ordine all'esistenza di un interesse generale connesso con la proposta depositata dall'imprenditore e di esprimere il relativo parere, è sufficiente la semplice trasmissione in visione della domanda suddetta e degli allegati, senza la necessità di ulteriori comunicazioni nel corso del procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)