Sez. 1, Sentenza n. 3191 del 28/04/2000 Cc. (dep. 07/06/2000) Rv. 216099 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - IN GENERE | Operatività con riguardo alle ulteriori indagini indicate dal giudice per le indagini preliminari a seguito di richiesta di archiviazione - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - IN GENERE
I termini indicati dagli artt.405 e 407 c.p.p. (rispettivamente per l'esercizio dell'azione penale e per la durata delle indagini preliminari) attengono soltanto al compimento delle indagini autonomamente svolte dal pubblico ministero e non anche al compimento delle ulteriori indagini da svolgere, ai sensi dell'art.409, comma 4, c.p.p., su indicazione del giudice per le indagini preliminari. Questi può quindi provvedere a tale indicazione pur quando i suddetti termini siano scaduti e la scadenza abbia preceduto la stessa richiesta di archiviazione. Ciò anche in adesione a quanto ritenuto dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n.436 del 1991, secondo cui il decorso del termine per le indagini preliminari non comporta la decadenza del pubblico ministero dal potere di formulare le sue richieste, a seguito delle quali la disciplina stabilita in materia di termini dagli artt.405, 406 e 407 c.p.p.non ha più modo di operare, poiché al rigoroso meccanismo legale che predetermina la durata delle indagini preliminari viene a sostituirsi una "flessibile" delibazione giurisdizionale, volta a calibrare il termine in funzione delle ulteriori indagini indicate come necessarie dal giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)