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DIRETTIVA 1999/31/CE DEL CONSIGLIO del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2, deliberando secondo la procedura prevista all'articolo 189 C del trattato(3),

considerando che la risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1990 sulla politica dei rifiuti4 accoglie favorevolmente e appoggia il documento di strategia comunitaria ed invita la Commissione a proporre criteri e norme per lo smaltimento dei rifiuti mediante interramento;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 9 dicembre 1996 sulla politica dei rifiuti prevede che in futuro nella Comunità debbano essere effettuate solo le attività di discarica sicure e controllate;

considerando che è opportuno incoraggiare la prevenzione, il riciclaggio e la valorizzazione dei rifiuti nonché l'impiego dei materiali e dell'energia recuperati al fine di risparmiare le risorse naturali e di economizzare l'utilizzazione del terreno;

considerando che è opportuno attribuire maggiore rilevanza alla questione dell'incenerimento di rifiuti urbani e di rifiuti non pericolosi, del compostaggio, della produzione di biogas e del trattamento dei fanghi di dragaggio;

considerando che, in base al principio "chi inquina paga", occorre, tra l'altro, tener conto degli eventuali danni all'ambiente causati dalle discariche;

considerando che l'interramento, analogamente a qualsiasi altro trattamento di rifiuti, andrebbe controllato e gestito in modo adeguato per prevenire o ridurre i potenziali effetti negativi sull'ambiente nonché i rischi per la salute umana;

considerando che è necessario adottare misure adeguate per evitare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti; che a tal fine le discariche devono poter essere controllate per quanto riguarda le sostanze contenute nei rifiuti ivi depositati e che tali sostanze dovrebbero, nella misura del possibile, presentare soltanto reazioni prevedibili;

considerando che sia la quantità che la natura pericolosa dei rifiuti destinati alla discarica dovrebbero all'occorrenza essere ridotte; che occorrerebbe facilitarne il trasporto e favorirne il recupero; che a tal fine i processi di trattamento dovrebbero essere incoraggiati per garantire un interramento compatibile con gli obiettivi della presente direttiva; che la cernita rientra nella definizione di trattamento;

considerando che gli Stati membri dovrebbero essere in grado di attuare i principi di prossimità e di autosufficienza per l'eliminazione dei loro rifiuti a livello comunitario e nazionale, ai sensi della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1995, relativa ai rifiuti5; che è necessario continuare e precisare gli obiettivi di tale direttiva stabilendo una rete integrata e appropriata di impianti di eliminazione sulla base di un alto livello di protezione dell'ambiente;

considerando che le disparità tra le norme tecniche di eliminazione dei rifiuti mediante interramento e i conseguenti costi inferiori possono portare ad un'eliminazione di rifiuti maggiore negli impianti in cui il livello di protezione dell'ambiente è scarso, creando in tal modo una grave minaccia potenziale per l'ambiente, data l'inutile lunghezza del trasporto dei rifiuti nonché una pratica nefasta per quanto riguarda l'interramento;

considerando che è pertanto necessario prescrivere a livello comunitario norme tecniche per l'interramento dei rifiuti al fine di proteggere, preservare e migliorare la qualità dell'ambiente nella Comunità;

considerando che è necessario indicare chiaramente i requisiti a cui le discariche devono conformarsi per quanto riguarda l'ubicazione, lo sviluppo, la gestione, il controllo, la messa fuori esercizio e le misure di prevenzione e di protezione da adottare contro qualsiasi danno all'ambiente in una prospettiva sia a breve che a lungo termine e, in particolare, contro l'inquinamento delle falde freatiche dovuto all'infiltrazione del colaticcio nel terreno;

considerando che, in virtù di quanto precede, è necessario definire chiaramente le categorie di discariche da prendere in considerazione e i tipi di rifiuti che vanno accettati nelle varie categorie di discariche;

considerando che le aree adibite a deposito temporaneo di rifiuti dovranno essere conformi ai requisiti di cui alla direttiva 75/442/CEE;

considerando che, ai sensi della direttiva 75/442/CEE, il recupero di rifiuti inerti o non pericolosi idonei ad essere utilizzati in lavori di accrescimento/ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione non può costituire un'attività riguardante le discariche;

considerando che si dovrebbero adottare misure per ridurre la quantità di gas metano prodotto dalle discariche, anche al fine di ridurre il riscaldamento globale attraverso una riduzione del collocamento a discarica di rifiuti biodegradabili e l'obbligo di introdurre un controllo dei gas prodotti nelle discariche;

considerando che le misure adottate per ridurre il collocamento a discarica di rifiuti biodegradabili mirerebbero anche a incoraggiare la raccolta differenziata dei rifiuti biodegradabili, la cernita in genere, il recupero e il riciclaggio;

considerando che, a causa delle particolari caratteristiche del metodo di eliminazione tramite interramento, è necessario istituire una procedura di autorizzazione specifica per tutte le categorie di rifiuti, conformemente ai requisiti generali relativi alle licenze già stabiliti nella direttiva 75/442/CEE e ai requisiti generali della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento6; che la conformità della discarica all'autorizzazione deve essere verificata nell'ambito di un'ispezione da parte dell'autorità competente prima dell'inizio delle operazioni di eliminazione;

considerando che è opportuno controllare in ogni caso se i rifiuti possano essere interrati nella discarica alla quale sono destinati, in particolare per quanto riguarda i rifiuti pericolosi;

considerando che, per prevenire i rischi per l'ambiente, è necessario istituire una procedura uniforme di accettazione dei rifiuti in base ad una procedura di classificazione dei rifiuti che vanno accettati nelle varie categorie di discariche, che comporti in particolare valori limite normalizzati; che a tal fine dovrà essere stabilito entro un tempo sufficientemente breve un sistema coerente e normalizzato di caratterizzazione, di campionamento e di analisi per facilitare l'attuazione della presente direttiva; che i criteri di accettazione devono essere particolarmente precisi per quanto riguarda i rifiuti inerti;

considerando che, in attesa di fissare siffatti metodi di analisi o di valori limite necessari alla caratterizzazione, gli Stati membri potranno, in vista dell'applicazione della presente direttiva, mantenere o stabilire, a livello nazionale, elenchi dei rifiuti che possono essere ammessi o no nella discarica, o definire criteri con valori limite, analoghi a quelli enunciati nella presente direttiva per la procedura di accettazione uniforme;

considerando che, affinché taluni rifiuti pericolosi vengano ammessi nelle discariche per rifiuti non pericolosi, i relativi criteri di ammissione andrebbero elaborati dal comitato tecnico;

considerando che è necessario stabilire procedure comuni di controllo durante la fase operativa e postoperativa di una discarica, in modo da individuare qualsiasi eventuale effetto negativo di quest'ultima sull'ambiente e adottare adeguate misure correttive;

considerando che è necessario definire quando e come una discarica debba essere chiusa e quali siano gli obblighi e la responsabilità del gestore del sito durante la fase postoperativa;

considerando che le discariche chiuse anteriormente alla data di recepimento della presente direttiva non dovrebbero essere soggette alle disposizioni da essa previste per la procedura di chiusura;

considerando che è necessario regolamentare le condizioni di funzionamento delle discariche esistenti per adottare, entro un termine fissato, le misure necessarie per il loro adattamento alla presente direttiva in base ad un piano di adeguamento dell'area;

considerando che per i gestori delle discariche preesistenti i quali, ai sensi delle norme nazionali vincolanti equivalenti a quelle dell'articolo 14 della presente direttiva, hanno già presentato la documentazione di cui all'articolo 14, lettera a), della presente direttiva anteriormente alla sua entrata in vigore e i quali sono già stati autorizzati dall'autorità competente a continuare la loro attività, non è necessario presentare nuovamente tale documentazione e che non occorre che l'autorità competente rilasci una nuova autorizzazione;

considerando che è opportuno che il gestore adotti disposizioni appropriate in forma di garanzia finanziaria o qualsiasi altra equivalente per assicurare che tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione siano rispettati, compresi quelli relativi alla procedura di chiusura e alla successiva gestione dell'area;

considerando che si dovrebbero adottare misure volte a garantire che i prezzi di smaltimento dei rifiuti in una discarica coprano l'insieme dei costi connessi con la creazione e la gestione della discarica, compresa, per quanto possibile, la garanzia finanziaria o il suo equivalente che il gestore deve prestare e i costi stimati di chiusura, compresa la necessaria manutenzione postoperativa;

considerando che, qualora un'autorità competente ritenga improbabile che una discarica costituisca un rischio per l'ambiente al di là di un certo periodo, i costi stimati da includere nel prezzo applicato dal gestore possono essere limitati a detto periodo;

considerando che è necessario provvedere alla corretta applicazione delle disposizioni di esecuzione della presente direttiva nell'insieme della Comunità e fare in modo che la formazione e le conoscenze dei gestori della discarica e del personale diano loro le competenze richieste;

considerando che la fissazione di una procedura uniforme di accettazione dei rifiuti, nonché l'istituzione di una classificazione uniforme dei rifiuti che vanno accettati nella discarica, dovrebbe essere assicurata dalla Commissione secondo la procedura di comitato prevista nell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE;

considerando che l'adattamento degli allegati della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico e la normalizzazione dei metodi di controllo, di campionamento e di analisi dovranno essere realizzati utilizzando la medesima procedura di comitato;

considerando che gli Stati membri devono riferire alla Commissione, a scadenze regolari, in merito all'applicazione della presente direttiva, rivolgendo particolare attenzione alle strategie nazionali da elaborare a norma dell'articolo 5; che in base a tali relazioni la Commissione riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Obiettivo generale

1. Per adempiere i requisiti della direttiva 75/442/CEE, in particolare degli articoli 3 e 4, scopo della presente direttiva è di prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica.

2. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle discariche, la presente direttiva contiene, per quelle alle quali si applica la direttiva 96/61/CE, i pertinenti requisiti tecnici, allo scopo di definire in termini concreti i requisiti generali di tale direttiva. Si considerano soddisfatti i requisiti pertinenti della direttiva 96/61/CE se sono soddisfatti i requisiti della presente direttiva.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

  1. a) «rifiuti»: le sostanze o oggetti contemplati dalla direttiva 75/442/CEE;

  2. b) «rifiuti urbani»: i rifiuti domestici nonché gli altri rifiuti equiparabili per la loro natura o composizione ai rifiuti domestici;

  3. c) «rifiuti pericolosi»: qualsiasi rifiuto contemplato dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi7;

  4. d) «rifiuti non pericolosi»: i rifiuti non contemplati dalla lettera c);

  5. e) «rifiuti inerti»: i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a colaticci e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità dei colaticci devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e/o freatiche;

  6. f) «deposito sotterraneo»: un impianto per il deposito permanente di rifiuti situato in una cavità geologica profonda, quale una miniera di potassio o di sale;

  7. g) «discarica»: un'area di smaltimento dei rifiuti adibita al deposito degli stessi sulla o nella terra (vale a dire nel sottosuolo), compresa

    la zona interna adibita allo smaltimento dei rifiuti (cioè la discarica in cui lo smaltimento dei rifiuti avviene nel luogo medesimo in cui essi sono stati prodotti e ad opera di chi li ha prodotti), e

    un'area adibita in modo permanente (cioè per più di un anno) al deposito temporaneo di rifiuti,

    ma esclusi

    gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e

    i depositi di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o

    i depositi di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno;

  8. h) «trattamento»: i processi fisici, termici, chimici, o biologici, inclusa la cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa e di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero;

  9. i) «colaticcio»: qualsiasi liquido che coli attraverso i rifiuti depositati e sia emesso da una discarica o contenuto all'interno di essa;

  10. j) «gas di discarica»: tutti i gas generati dai rifiuti in discarica;

  11. k) «eluito»: la soluzione ottenuta in una prova di eluizione in laboratorio;

  12. l) «gestore»: la persona fisica o giuridica responsabile della discarica conformemente alla legislazione interna dello Stato membro nel quale è situata la discarica; tale persona può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura;

  13. m) «rifiuti biodegradabili»: qualsiasi rifiuto soggetto a decomposizione aerobica o anaerobica, come alimenti, rifiuti dei giardini, carta e cartone;

  14. n) «detentore»: chi produce i rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

  15. o) «richiedente»: la persona che presenta richiesta di autorizzazione per una discarica a norma della presente direttiva;

  16. p) «autorità competente»: l'autorità designata dagli Stati membri come responsabile dell'esecuzione degli obblighi previsti dalla presente direttiva;

  17. q) «rifiuti liquidi»: qualsiasi rifiuto sotto forma liquida, comprese le acque reflue ed esclusi i fanghi;

  18. r) «insediamento isolato»:

    un insediamento di non più di 500 abitanti per comune o insediamento e con una densità non superiore a cinque abitanti per chilometro quadrato,

    un insediamento distante almeno 50 km dal più vicino centro urbano che conti almeno 250 abitanti per chilometro quadrato, o di difficile accesso stradale dai più vicini centri urbani per le avverse condizioni meteorologiche durante una rilevante parte dell'anno.

Art. 3 Ambito di applicazione

1. Gli Stati membri applicano la presente direttiva a tutte le discariche definite nell'articolo 2, lettera g).

2. Fatta salva la legislazione comunitaria vigente, sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva:

lo spandimento di fanghi, compresi i fanghi di fogna e i fanghi risultanti dalle operazioni di dragaggio, e materie analoghe sul suolo a fini di fertilizzazione o ammendamento;

l'uso di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento/ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione nelle discariche;

il deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi presso corsi d'acqua minori da cui sono stati dragati e di fanghi non pericolosi nelle acque superficiali, compreso il letto e il sottosuolo corrispondente;

il deposito di terra non inquinata o di rifiuti inerti non pericolosi ricavati dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio di cave.

3. Fatta salva la direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono dichiarare a loro scelta che al deposito di rifiuti non pericolosi, da definirsi da parte del comitato di cui all'articolo 17 della presente direttiva, diversi dai rifiuti inerti, ricavati dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio di cave, e che sono depositati in modo da impedire l'inquinamento ambientale o danni alla salute umana, possono non applicarsi le disposizioni di cui all'allegato I, punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 della presente direttiva.

4.

Fatta salva la direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono dichiarare a loro scelta gli articoli 6, lettera d), 7, punto i), 8, lettera a), punto iv); 10; 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c); 12, lettere a) e c); l'allegato II (ad eccezione del punto 3, livello 3, e del punto 4); l'allegato III, punti 3, 4 e 5, della presente direttiva in parte o in tutto non applicabili:

  1. a) alle discariche per rifiuti non pericolosi o inerti dotate di una capacità complessiva non superiore a 15000 tonnellate o con un flusso annuo non superiore a 1000 tonnellate ubicate su isole, nel caso esse rappresentino l'unica discarica presente sul territorio e siano destinate unicamente allo smaltimento di rifiuti prodotti nella stessa isola. Una volta esaurita la capacità complessiva della discarica, qualsiasi nuova discarica impiantata sull'isola dovrà conformarsi ai requisiti previsti dalla presente direttiva;

  2. b) alle discariche per rifiuti non pericolosi o inerti ubicate presso insediamenti isolati, nel caso in cui la discarica sia destinata unicamente allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'insediamento isolato in questione.

Non oltre due anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione l'elenco delle isole e degli insediamenti isolati esonerati. La Commissione pubblica l'elenco delle isole e degli insediamenti isolati.

5. Fatta salva la direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono dichiarare a loro scelta che ai depositi sotterranei quali definiti nell'articolo 2, lettera f), della presente direttiva possono non applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 13, lettera d), all'allegato I, punti 2, eccetto il primo trattino, 3, 4 e 5 e all'allegato III, punti 2, 3 e 5 della presente direttiva.

Art. 4 Categorie di discariche

Ciascuna discarica è classificata in una delle seguenti categorie:

discarica per rifiuti pericolosi;

discarica per rifiuti non pericolosi;

discarica per rifiuti inerti.

Art. 5 Rifiuti e trattamenti non ammissibili in una discarica

1. Non oltre due anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, gli Stati membri elaborano una strategia nazionale al fine di procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare a discarica e la notificano alla Commissione. Detta strategia dovrebbe includere misure intese a realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 2, in particolare mediante il riciclaggio, il compostaggio, la produzione di biogas o il recupero di materiali/energia. Entro trenta mesi dalla data di cui all'articolo 18, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente un prospetto delle strategie nazionali.

2.

In base a tale strategia:

  1. a) non oltre cinque anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, i rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica devono essere ridotti al 75 % del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati;

  2. b) non oltre otto anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, i rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica devono essere ridotti al 50 % del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati;

  3. c) non oltre quindici anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, i rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica devono essere ridotti al 35 % del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati.

Due anni prima della data di cui alla lettera c) il Consiglio riesamina l'obiettivo di cui sopra in base ad una relazione della Commissione sull'esperienza pratica acquisita dagli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e b), corredata, se del caso, di una proposta intesa a confermare o a modificare tale obiettivo, al fine di assicurare un livello elevato di tutela ambientale.

Gli Stati membri che nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati collocano a discarica più dell'80 % dei rifiuti urbani raccolti possono rinviare la realizzazione degli obiettivi indicati nelle lettere a), b) o c) per un periodo non superiore a quattro anni. Gli Stati membri che intendono far valere la presente disposizione informano in anticipo la Commissione della loro decisione. La Commissione informa gli Stati membri ed il Parlamento europeo di tale decisione.

L'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente non possono in alcun caso comportare la realizzazione dell'obiettivo di cui alla lettera c) ad una data di quattro anni successiva alla data di cui alla lettera c).

3. Gli Stati membri provvedono affinché non siano ammessi in una discarica i seguenti rifiuti:

  1. a) rifiuti liquidi;

  2. b) rifiuti che, nelle condizioni esistenti in discarica, sono esplosivi, corrosivi, ossidanti, altamente infiammabili o infiammabili ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE;

  3. c) rifiuti provenienti da cliniche, ospedali o istituti veterinari, qualora siano infettivi ai sensi della direttiva 91/689/CEE (caratteristiche di cui al punto H9 dell'allegato III), e rifiuti che rientrano nella categoria 14 (allegato I, parte A) della suddetta direttiva;

  4. d) gomme usate intere dopo due anni a decorrere dalla data prevista all'articolo 18, paragrafo 1, escluse le gomme usate come materiale di ingegneria e la gomme usate triturate cinque anni dopo tale data (escluse in entrambi i casi quelle per biciclette e quelle con un diametro esterno superiore a 1400 mm);

  5. e) tutti gli altri tipi di rifiuti che non soddisfano i criteri di ammissibilità stabiliti a norma dell'allegato II.

4. È vietato diluire o mescolare rifiuti unicamente al fine di renderli conformi alle norme di ammissibilità.

Art. 6 Rifiuti ammissibili nelle varie categorie di discariche

Gli Stati membri provvedono affinché:

  1. a) solo i rifiuti trattati vengano collocati a discarica. Tale disposizione può applicarsi ai rifiuti inerti il cui trattamento non è tecnicamente possibile o a qualsiasi altro rifiuto il cui trattamento non contribuisca agli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente direttiva, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana o l'ambiente;

  2. b) solo i rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati a norma dell'allegato II siano destinati ad una discarica per rifiuti pericolosi;

  3. c) le discariche per i rifiuti non pericolosi possano essere utilizzate:

    1. i) per i rifiuti urbani;

    2. ii) per i rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine conformi ai criteri di ammissione dei rifiuti nelle discariche per rifiuti non pericolosi fissati a norma dell'allegato II;

    3. iii) per i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi (p.e. solidificati, vetrificati), con un comportamento del colaticcio equivalente a quello dei rifiuti non pericolosi di cui al punto iii), conformi ai pertinenti criteri di ammissione dei rifiuti fissati a norma dell'allegato II. Tali rifiuti pericolosi non possono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili;

  4. d) le discariche per rifiuti inerti siano utilizzate esclusivamente per rifiuti inerti.

Art. 7 Domanda di autorizzazione

Gli Stati membri provvedono affinché la domanda di autorizzazione per una discarica contenga almeno i seguenti dati:

  1. a) l'identità del richiedente e del gestore, se sono diversi;

  2. b) la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare;

  3. c) la capacità prevista del luogo di smaltimento;

  4. d) la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche e geologiche;

  5. e) i metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;

  6. f) il piano previsto per il funzionamento, la sorveglianza ed il controllo;

  7. g) il piano per la chiusura e la gestione successiva alla chiusura;

  8. h) ove occorra una valutazione dell'impatto ai sensi della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati8, le informazioni fornite dal committente a norma dell'articolo 5 di detta direttiva;

  9. i) la garanzia finanziaria del richiedente, o qualsiasi altra garanzia equivalente ai sensi dell'articolo 8, lettera a), punto iv), della presente direttiva.

Qualora una domanda di autorizzazione sia stata accolta, tali informazioni, se richieste a fini statistici, sono messe a disposizione degli istituti statistici competenti a livello nazionale e comunitario.

Art. 8 Condizioni per la concessione dell'autorizzazione

Gli Stati membri adottano misure affinché:

  1. a) l'autorità competente conceda l'autorizzazione per la discarica solo qualora:

    1. i) fatto salvo l'articolo 3, paragrafi 4 e 5, il progetto di discarica soddisfi tutte le prescrizioni pertinenti della presente direttiva, compresi gli allegati;

    2. ii) la gestione della discarica sia affidata ad una persona fisica tecnicamente competente a gestire il sito e sia assicurata la formazione professionale e tecnica dei gestori e del personale addetto alla discarica;

    3. iii) per quanto riguarda il funzionamento della discarica, siano adottate le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

    4. iv) prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento, il richiedente abbia adottato o adotti idonei provvedimenti, sotto forma di garanzia finanziaria o altra equivalente, sulla base di modalità che gli Stati membri dovranno decidere, volti ad assicurare che le prescrizioni (compresa la gestione successiva alla chiusura) derivanti dall'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente direttiva sono state adempiute e che le procedure di chiusura di cui all'articolo 13 sono state seguite. Tale garanzia o un suo equivalente sono trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di manutenzione e di gestione successiva alla chiusura della discarica, a norma dell'articolo 13, lettera d). Gli Stati membri possono, a loro scelta, dichiarare che la presente lettera non si applica alle discariche per rifiuti inerti;

  2. b) il progetto di discarica sia conforme al pertinente piano o ai pertinenti piani di gestione dei rifiuti menzionati nell'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE;

  3. c) prima che inizino le operazioni di smaltimento, l'autorità competente effettui un'ispezione della discarica per assicurarsi della sua conformità alle condizioni pertinenti all'autorizzazione. Ciò non comporterà in alcun modo una minore responsabilità per il gestore alle condizioni stabilite dall'autorizzazione.

Art. 9 Contenuto dell'autorizzazione

A specificazione e complemento delle disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 75/442/CEE e dell'articolo 9 della direttiva 96/61/CE, l'autorizzazione della discarica deve indicare almeno:

  1. a) la categoria della discarica;

  2. b) l'elenco dei tipi di rifiuti definiti e il quantitativo totale il cui deposito nella discarica è autorizzato;

  3. c) le prescrizioni per la preparazione della discarica, per le operazioni di collocamento in discarica e per le procedure di sorveglianza e controllo, compresi i piani di intervento (allegato III, punto 4, lettera B) nonché le prescrizioni provvisorie per le operazioni di chiusura e di gestione successiva alla chiusura;

  4. d) l'obbligo per il richiedente di presentare una relazione almeno una volta all'anno all'autorità competente in merito ai tipi e ai quantitativi di rifiuti smaltiti nonché ai risultati del programma di sorveglianza a norma degli articoli 12 e 13 e dell'allegato III.

Art. 10 Costo dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche

Gli Stati membri adottano misure affinché tutti i costi derivanti dall'impianto e dall'esercizio delle discariche, nonché, per quanto possibile, quelli connessi alla costituzione della garanzia finanziaria o del suo equivalente di cui all'articolo 8, lettera a), punto iv), e i costi stimati di chiusura nonché di gestione successiva alla chiusura per un periodo di almeno trenta anni siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti. Fatte salve le disposizioni della direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente9, gli Stati membri assicurano la trasparenza nella rilevazione e nell'uso delle informazioni necessarie in materia di costi.

Art. 11 Procedure di ammissione dei rifiuti

1. Gli Stati membri adottano provvedimenti affinché, prima dell'ammissione dei rifiuti nella discarica:

  1. a) anticipatamente o al momento della consegna o della prima di una serie di consegne, a condizione che il tipo di rifiuti rimanga invariato, il detentore o il gestore sia in grado di dimostrare, mediante documentazione appropriata, che i rifiuti in questione possono essere ammessi nella discarica alle condizioni stabilite nell'autorizzazione e sono conformi ai criteri di ammissione indicati nell'allegato II;

  2. b) il gestore dell'impianto osservi le seguenti procedure:

    controllo della documentazione relativa ai rifiuti, compresi i documenti richiesti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/689/CEE e, ove appropriato, i documenti richiesti dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio10;

    ispezione visiva dei rifiuti all'entrata e sul punto di deposito e, se del caso, verifica della conformità con la descrizione figurante nella documentazione presentata dal detentore. Qualora, ai sensi dell'allegato II, punto 3, livello 3 si debbano prelevare campioni rappresentativi, i risultati delle analisi sono conservati e il campionamento è effettuato a norma dell'allegato II, punto 5. I campioni sono conservati almeno un mese;

    iscrizione in un registro dei quantitativi e delle caratteristiche dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine, della data di consegna, del produttore, o del collettore in caso di rifiuti urbani, e, se trattasi di rifiuti pericolosi, della posizione precisa nella discarica. Qualora siano richieste a fini statistici, tali informazioni sono messe a disposizione degli istituti statistici competenti a livello nazionale e comunitario;

  3. c) il gestore della discarica fornisca sempre una dichiarazione di ricevuta scritta per ogni consegna ammessa nella discarica;

  4. d) fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 259/93, qualora i rifiuti non siano ammessi nella discarica, il gestore notifichi senza indugio alla competente autorità la mancata ammissione dei rifiuti.

2.

Per le discariche alle quali non si applicano le disposizioni della presente direttiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:

siano effettuate regolarmente ispezioni visive dei rifiuti al punto di deposito, al fine di garantire che nel sito vengano accettati unicamente rifiuti non pericolosi provenienti dall'isola o dall'insediamento isolato; e che

sia tenuto un registro dei quantitativi di rifiuti depositati presso il sito.

Gli Stati membri garantiscono che le informazioni sulla quantità e, se possibile, sul tipo di rifiuti destinati a dette discariche esonerate formino parte delle relazioni elaborate a scadenza regolare sull'attuazione della direttiva e destinate alla Commissione.

Art. 12 Procedure di controllo e sorveglianza nella fase operativa

Gli Stati membri adottano provvedimenti affinché le procedure di controllo e sorveglianza nella fase operativa rispondano almeno ai requisiti seguenti:

  1. a) Il gestore della discarica esegue durante la fase operativa il programma di controllo e di sorveglianza di cui all'allegato III.

  2. b) Il gestore notifica all'autorità competente eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di controllo e sorveglianza e si conforma alla decisione dell'autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime. Tali misure sono adottate a spese del gestore. Con frequenza che sarà stabilita dall'autorità competente e comunque almeno una volta l'anno, il gestore, sulla scorta di dati globali, riferisce alle autorità competenti i risultati complessivi della sorveglianza per dimostrare la conformità della discarica alle condizioni dell'autorizzazione e arricchire le conoscenze sul comportamento dei rifiuti nelle discariche.

  3. c) Il controllo qualitativo delle operazioni di analisi svolte nelle procedure di controllo e sorveglianza e/o delle analisi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), è effettuato da laboratori competenti.

Art. 13 Procedura di chiusura e di gestione successiva alla chiusura

Gli Stati membri provvedono affinché, in conformità, se del caso, dell'autorizzazione:

  1. a) la procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa sia avviata:

    1. i) quando siano soddisfatte le condizioni pertinenti indicate nell'autorizzazione, oppure

    2. ii) con l'autorizzazione dell'autorità competente, su richiesta del gestore, oppure

    3. iii) su decisione motivata dell'autorità competente;

  2. b) la discarica o una parte della stessa sia considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'autorità competente abbia eseguito un'ispezione finale sul posto, abbia valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ed abbia comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura. Ciò non comporterà in alcun caso una minore responsabilità per il gestore alle condizioni stabilite dall'autorizzazione;

  3. c) dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore sia responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase della gestione successiva alla chiusura per tutto il tempo che sarà ritenuto necessario dall'autorità competente, tenendo conto del periodo di tempo durante il quale la discarica può comportare rischi. Il gestore notifica all'autorità competente eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di controllo e si conforma alla decisione dell'autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime;

  4. d) fintantoché l'autorità competente ritiene che la discarica possa comportare rischi per l'ambiente e senza pregiudicare qualsivoglia normativa comunitaria o nazionale in materia di responsabilità del detentore dei rifiuti, il gestore della discarica impegni la propria responsabilità nel controllare e analizzare il gas di discarica e il colaticcio del sito nonché le acque freatiche nelle vicinanze, a norma dell'allegato III.

Art. 14 Discariche preesistenti

Gli Stati membri adottano misure affinché le discariche che abbiano ottenuto un'autorizzazione o siano già in funzione al momento del recepimento della presente direttiva possano rimanere in funzione soltanto se i provvedimenti in appresso sono adottati con la massima tempestività e al più tardi entro otto anni dalla data prevista all'articolo 18, paragrafo 1:

  1. a) entro un anno dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, il gestore della discarica elabora e presenta all'approvazione dell'autorità competente un piano di riassetto della discarica comprendente le informazioni menzionate nell'articolo 8 e le misure correttive che ritenga eventualmente necessarie al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla presente direttiva, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I, punto 1;

  2. b) in seguito alla presentazione del piano di riassetto, le autorità competenti adottano una decisione definitiva sull'eventuale proseguimento delle operazioni in base a detto piano e alla presente direttiva. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far chiudere al più presto, a norma dell'articolo 7, lettera g), e dell'articolo 13, le discariche che, in forza dell'articolo 8, non ottengono l'autorizzazione a continuare a funzionare;

  3. c) sulla base del piano approvato, le autorità competenti autorizzano i necessari lavori e stabiliscono un periodo di transizione per l'attuazione del piano. Tutte le discariche preesistenti devono conformarsi ai requisiti previsti dalla presente direttiva, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I, punto 1, entro otto anni dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1;

  4. d)

    1. i) entro un anno dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, gli articoli 4, 5, e 11 e l'allegato II si applicano alle discariche di rifiuti pericolosi;

    2. ii) entro tre anni dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, l'articolo 6 si applica alle discariche di rifiuti pericolosi.

Art. 15 Obbligo di riferire

Con scadenza triennale gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione in merito all'attuazione della presente direttiva, rivolgendo particolare attenzione alle strategie nazionali da elaborare a norma dell'articolo 5. Detta relazione viene elaborata in base ad un questionario o ad uno schema preparato dalla Commissione secondo la procedura stabilita dall'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE11. Il questionario o schema viene inviato agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo compreso nella relazione. la relazione viene inviata alla Commissione entro nove mesi dalla fine del corrispondente periodo triennale.

La Commissione pubblica una relazione della Comunità sull'attuazione della presente direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni da parte degli Stati membri.

Art. 16 Procedura di comitato

Le misure necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico e per modificare la normalizzazione dei metodi di controllo, di campionamento e di analisi in relazione allo smaltimento dei rifiuti nelle discariche sono adottate dalla Commissione, assistita dal comitato di cui all’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 3. A tal fine, per quanto riguarda l’allegato II, il comitato tiene conto dei principi e delle procedure generali per la verifica e l’ammissione dei rifiuti e dei criteri di ammissione di cui all’allegato II e fissa criteri specifici e/o metodi di prova e valori limite associati per ogni categoria di discarica, compresi, se del caso, tipi specifici di discariche nell’ambito di ciascuna categoria, ivi compreso il deposito sotterraneo. La Commissione adotta, e all’occorrenza modifica, disposizioni in materia di armonizzazione e invio regolare dei dati statistici di cui agli articoli 5, 7 e 11, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

Art. 17

1. La Commissione è assistita da un Comitato.

2.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE12, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Art. 18 Recepimento

1.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva.