Sez. 3, Sentenza n. 11960 del 07/11/1995 Ud. (dep. 06/12/1995) Rv. 203262 - 01
Bellezze naturali (protezione delle) - In genere | Ormeggio di imbarcazione a 20 metri dall'isola di Giannutri - Esclusa sussistenza di reato ex art. 1-sexies legge n. 431 del 1985 - Fatto antecedente alla legge n. 394 del 1991 - Affermazione di penale responsabilità per violazione dell'art. 19 citata legge - Possibilità - Esclusione - Ragione.
Bellezze naturali (protezione delle) - In genere
Nel caso in cui sia stata esclusa la sussistenza del reato di cui all'art. 1-sexies legge 8 agosto 1985, n. 431, già rubricato - nella specie per avere l'imputato ormeggiato una imbarcazione da diporto alla distanza di 20 metri dalla costa dell'isola di Giannutri -, non può essere affermata la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 19 legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualora tale legge sia entrata in vigore in epoca successiva alla data del fatto contestato. Vero è che l'art. 2, comma terzo, cod. pen. impone l'applicazione delle nuove disposizioni se più favorevoli al reo, ma essa presuppone che il fatto rubricato costituisca reato in base alle leggi del tempo in cui esso fu commesso e che un tale reato sia stato debitamente contestato: se, invece, il reato rubricato è da ritenere insussistente, l'applicazione delle nuove norme è esclusa, in base al disposto di cui all'art. 2, comma primo, cod. pen. (secondo cui nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 1, Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 sexies CORTE COST., Legge 06/12/1991 num. 394 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)