Sez. 5, Sentenza n. 3315 del 13/01/1978 Ud. (dep. 22/03/1978) Rv. 138404 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA DA SINISTRI STRADALI - COLPA - CONCORSO DI COLPA - DI UNO DI DUE IMPUTATI PROSCIOLTO IN PRIMO GRADO - ESAME IN APPELLO - LIMITI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA DA SINISTRI STRADALI - COLPA - CONCORSO DI COLPA - DI UNO DI DUE IMPUTATI PROSCIOLTO IN PRIMO GRADO - ESAME IN APPELLO - LIMITI.*
Nel processo penale per reato colposo (nella specie lesioni a seguito d'incidente stradale) in cui due soggetti siano imputati di colpe concorrenti, la sentenza che irrevocabilmente assolva uno di essi, non vieta il riesame della sua condotta nel giudizio d'appello promosso dall'imputato condannato, al fine di determinare la sussistenza o la gravita del reato attribuito a quest'ultimo; tuttavia, se non vi sia stata alcuna doglianza in ordine alla misura della pena, il giudice d'appello non e tenuto ad accertare un eventuale concorso di colpa del prosciolto.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)