Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
Testo in vigore al
Titolo I. Riscossione delle imposte
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
Art. 1 Modalita' di riscossione
1. Le imposte sui redditi sono riscosse mediante:
a) ritenuta diretta;
b) versamenti diretti del contribuente all'esattoria e alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;
c) iscrizione nei ruoli.
Art. 2 Riscossione per ritenuta diretta
1. Le imposte sono pagate per ritenuta diretta nei casi indicati dalla legge e secondo le modalita' previste dalle norme sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 3 Riscossione mediante versamenti diretti
1. Sono riscosse mediante versamento diretto alla esattoria:
1) le ritenute alla fonte effettuate, a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 29 del predetto decreto e da quelli di cui al successivo comma del presente articolo;18
2) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 920;
3) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta in base alla dichiarazione annuale;
4) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 2 OTTOBRE 1981, N. 546, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 1981, N. 692;18
5) le ritenute alla fonte sui dividendi a norma degli articoli 27 e 73 del decreto indicato al n. 1);
6) l'imposta locale sui redditi dovuta, in base alla dichiarazione annuale dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facolta' di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.
2. Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato:
a) le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale a norma dell'art. 29, commi quarto e quinto, del decreto indicato al primo comma, n. 1);
b) le ritenute operate dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito a norma dell'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, e dell'ultimo comma dell'art. 27 del decreto indicato al primo comma, n. 1).
c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, ad esclusione di quella applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti;
e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti;
f) Le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, terzo e quinto comma, del decreto indicato al numero 1);
g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all'articolo 30 del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti;
h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546.1819
Art. 3-bis Versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
1. Il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo precedente, deve effettuarsi alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato mediante delega irrevocabile del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.
2. La delega puo' essere conferita anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante l'indicazione dell'importo dell'ordine di versamento e della data in cui lo ha ricevuto e l'impegno di effettuare il versamento in tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. Le caratteristiche e le modalita' di rilascio dell'attestazione, nonche' le modalita' per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.
3. Non si fa luogo al versamento di cui al precedente comma quando l'ammontare del versamento stesso non supera le lire mille.
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1975, N. 576
Art. 5 Esattoria competente a ricevere il versamento diretto
1. Il versamento diretto di cui al primo comma dell'art. 3 si esegue all'esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.
2. Il versamento eventualmente effettuato all'esattoria incompetente e' valido salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 93.
3. L'esattoria che ha ricevuto il versamento deve informare l'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione ha sede e darne contemporaneamente notizia al contribuente.
Art. 5-bis Versamento ad ufficio incompetente
1. Il versamento diretto ad una sezione di tesoreria di imposte per le quali e' prescritto il versamento ad una esattoria e' valido, fermo restando il diritto dell'esattore competente all'attribuzione dell'aggio, il cui pagamento verra' effettuato con ordinativo tratto su apertura di credito disposta a favore del competente intendente di finanza.14 .
2. Il versamento diretto all'esattoria di imposte per le quali e' prescritto il versamento ad una sezione di tesoreria e' valido.
3. All'esattore che ha ricevuto il versamento non compete alcun aggio a carico dello Stato.14 .
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applica la sanzione di cui all'art. 93.
Art. 6 Distinta dei versamenti diretti
1. Il versamento diretto e' ricevuto dalle esattorie in base a distinta di versamento.
2. La distinta di versamento deve indicare le generalita' del contribuente, domicilio fiscale, l'imposta e il periodo cui si riferisce il versamento; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalita' del contribuente, deve indicare la denominazione o la ragione sociale.
3. Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta di versamento.
4. L'esattoria rilascia quietanza di pagamento ed appone sulla distinta di versamento il numero della quietanza stessa.
5. La distinta di versamento e la quietanza debbono essere conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
6. L'esattoria non puo' rifiutare le somme che il contribuente intende versare sempreche' nella distinta non risultino assolutamente incerti i dati di cui al secondo comma. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 920.
Art. 7 Versamento diretto mediante conti correnti postali
1. Il versamento diretto puo' essere effettuato in danaro sull'apposito conto corrente postale intestato all'esattore su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. In tal caso i certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono contenere le indicazioni previste dall'art. 6, secondo comma, per le distinte di versamento.
2. Il versamento all'ufficio postale deve avvenire almeno sei giorni prima di quello di scadenza del termine previsto per il versamento diretto.
Art. 8 Termini per il versamento diretto
1. I versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e all'esattoria devono essere eseguiti:
1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui e' stata operata la ritenuta prevista dall'articolo 3, primo comma, n. 1) e dal secondo comma, lettere a), f) e h), e sono maturati i premi di cui alla lettera g) dello stesso secondo comma;)18
2) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 920;
3) Nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione per i versamenti previsti nell'art. 3, primo comma, numeri 3) e 6), e secondo comma, lettera c);
3-bis) nel termine di un mese dalla chiusura del periodo di imposta per i versamenti previsti dall'art. 3, secondo comma, lettera e);1824
3-ter) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti dall'articolo 3, secondo comma, lettera d).18
4) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui e' deliberata la distribuzione degli utili o degli acconti per la parte della ritenuta commisurata al dieci per cento degli utili stessi ai sensi dell'art. 27, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;5) entro il 1 marzo e il 1 settembre di ciascun anno per gli importi versati dai soci nel semestre precedente relativamente agli utili di cui al secondo comma dell'art. 27 del decreto indicato al n.
4) e per le maggiori ritenute effettuate in base all'aliquota del trenta per cento sugli utili pagati nel semestre precedente.19
2. Per le ritenute di cui al secondo comma, lettera b), dell'art. 3, restano fermi i termini indicati nell'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni.
3. Le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono versate in tesoreria secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.
Art. 9 Mancato o ritardato versamento diretto
1. Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non versati o versati dopo la scadenza si applica l'interesse in ragione del dodici per cento annuo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versate.
2. Qualora l'interesse non sia stato versato dal contribuente contestualmente all'imposta esso viene calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo.8
3. L'interesse si applica anche sul maggior ammontare delle imposte o ritenute alla fonte riscuotibili mediante versamento diretto liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi degli articoli 36, bis, secondo comma, e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Art. 10 Riscossione mediante ruoli
1. Sono riscosse dall'esattorie mediante ruoli:
1) le imposte per le quali non e' prevista ritenuta diretta;
2) le somme per le quali non e' previsto o non e' stato effettuato in tutto o in parte il versamento diretto;
3) le somme dovute per interessi, sopratasse e pene pecuniarie.
2. Non si fa luogo alla iscrizione nei ruoli delle partite di imposta il cui ammontare non supera le lire mille.