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Sez. L, Sentenza n. 4466 del 08/07/1986 (Rv. 447222 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - EROGAZIONE DELLA MENSA - PREVISIONE DELL'OBBLIGO DEI LAVORATORI DI VERSARE UNA SOMMA PARI O SUPERIORE AL VALORE CONVENZIONALE DEL POSTO - OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA DEL DATORE DI LAVORO - PERSISTENZA - LIMITI - INDENNITÀ DI MENSA CORRISPOSTA IN AGGIUNTA AL RELATIVO SERVIZIO - ASSOGGETTAMENTO O CONTRIBUZIONE DI ENTRAMBE LE PRESTAZIONI - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447222-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - EROGAZIONE DELLA MENSA - PREVISIONE DELL'OBBLIGO DEI LAVORATORI DI VERSARE UNA SOMMA PARI O SUPERIORE AL VALORE CONVENZIONALE DEL POSTO - OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA DEL DATORE DI LAVORO - PERSISTENZA - LIMITI - INDENNITÀ DI MENSA CORRISPOSTA IN AGGIUNTA AL RELATIVO SERVIZIO - ASSOGGETTAMENTO O CONTRIBUZIONE DI ENTRAMBE LE PRESTAZIONI - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO - CRITERI.*

Agli effetti dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nel caso in cui i lavoratori, per usufruire della mensa erogata dall'imprenditore, siano tenuti a versare una somma pari o superiore al valore convenzionale del pasto, quale stabilito con decreto ministeriale emanato in applicazione dello art. 29 del T.U. N. 797 del 1955 e dell'art. 30 del T.U. N.1124 del 1965, l'obbligazione contributiva del datore di lavoro viene meno solo se egli dimostri che l'importo corrisposto dal lavoratore è pari (o superiore) al valore effettivo del pasto, giacché solo in tal caso il fruitore della mensa non riceve alcuna attribuzione patrimoniale. Allorché poi il datore di lavoro, oltre ad apprestare il servizio mensa, corrisponda a tutti i dipendenti (si servano o meno di tale servizio) una speciale indennità, denominata indennità di mensa, in adempimento di un Obbligo contrattuale, sono assoggettate a contribuzione sia tale indennità (dazione di somma dipendente dal rapporto di lavoro), nel suo effettivo ammontare e in ragione del numero dei dipendenti che ad essa hanno diritto, sia il servizio mensa (ulteriore prestazione in natura sempre connessa al rapporto di lavoro), in ragione dei pasti in concreto consumati e del valore convenzionale di essi, come determinato, per ciascun periodo, dai decreti ministeriali. (Conf 5191/83, mass n 430058).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 29, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 30, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)