Sez. 3, Sentenza n. 2216 del 07/08/1963 (Rv. 263392 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - PIGNORAMENTO - IPOTECA - ESTENSIONE DEL PIGNORAMENTO A BENI NON IPOTECATI - POTERI DEL GIUDICE - NATURA - PRESUPPOSTI - CONSEGUENZE.*
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - PIGNORAMENTO - IPOTECA - ESTENSIONE DEL PIGNORAMENTO A BENI NON IPOTECATI - POTERI DEL GIUDICE - NATURA - PRESUPPOSTI - CONSEGUENZE.*
Nel caso che il creditore ipotecario estenda il pignoramento a beni non ipotecati, l'art 558 cod proc civ conferisce al giudice il potere alternativo di disporre la riduzione del pignoramento ai beni ipotecati ovvero di sospendere la vendita dei beni non ipotecati fino all'esaurimento di quello dei beni ipotecati. Codesto potere di riduzione o sospensione presuppone che l'esistenza dell'ipoteca non sia contestata, non potendo il giudice dell'esecuzione risolvere le controversie relative senza esorbitare dai limiti della sua Competenza, strettamente attinente al procedimento esecutivo, per incidere nell'ambito di contestazioni che, data la loro natura, sono proponibili in Sede di opposizione all'esecuzione, riflettendo la legittimita dell'Azione esecutiva. La circostanza che il giudice decida di non avvalersi del potere anzidetto, non gli preclude l'Esercizio dell'altro potere, che al giudice spetta, di delimitare con la ordinanza di vendita il compendio dei beni che alla vendita debbono essere assoggettabili.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 496, Cod. Civ. art. 558
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)