Sez. 3, Sentenza n. 2820 del 16/07/1975 (Rv. 376842 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - PRECETTO - SOTTOSCRIZIONE - DA PARTE DI PROCURATORE PRIVO DI MANDATO - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - CONFIGURABILITA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - PRECETTO - SOTTOSCRIZIONE - DA PARTE DI PROCURATORE PRIVO DI MANDATO - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - CONFIGURABILITA.*
L'istanza con cui il debitore si limita ad eccepire che il precetto e stato sottoscritto dal procuratore dell'esecutando privo di procura alle liti e diretta a contestare la sola validita processuale dell'atto di esecuzione e deve essere quindi qualificata come opposizione agli Atti esecutivi. (Conf 2601/71, mass n 353713).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)