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Sez. 3, Sentenza n. 2820 del 16/07/1975 (Rv. 376842 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - PRECETTO - SOTTOSCRIZIONE - DA PARTE DI PROCURATORE PRIVO DI MANDATO - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1975-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376842-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - PRECETTO - SOTTOSCRIZIONE - DA PARTE DI PROCURATORE PRIVO DI MANDATO - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - CONFIGURABILITA.*

L'istanza con cui il debitore si limita ad eccepire che il precetto e stato sottoscritto dal procuratore dell'esecutando privo di procura alle liti e diretta a contestare la sola validita processuale dell'atto di esecuzione e deve essere quindi qualificata come opposizione agli Atti esecutivi. (Conf 2601/71, mass n 353713).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)