Sez. 1, Sentenza n. 20446 del 23/09/2009 (Rv. 610484 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Cessione bonaria - Occupazione temporanea e d'urgenza - Cessazione - Indennità - Calcolo - Riferimento alla data della cessione - Interessi compensativi sulle singole annualità non corrisposte - Debenza fino alla data del deposito dell'indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ
In tema di espropriazione per pubblica utilità, in base al combinato disposto degli artt. 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, applicabili "ratione temporis", l'occupazione temporanea cessa o per la scadenza del termine di efficacia indicato nel provvedimento autorizzativo (che comunque non può eccedere la durata di 5 anni), ovvero, prima di tale termine, ove il terreno venga restituito al proprietario dall'amministrazione espropriante, ovvero ancora ove quest'ultima ne acquisti la proprietà con uno strumento pubblicistico (decreto di esproprio, cessione volontaria ecc.), o privatistico (contratto di compravendita o altro). Pertanto, nell'ipotesi di cessione bonaria del fondo occupato, l'indennità di occupazione temporanea va calcolata fino a tale data e sulle singole annualità, non ancora corrisposte, sono dovuti, onde ristorare il proprietario della mancata disponibilità dei frutti che avrebbe percepito periodicamente, gli interessi compensativi fino alla data dell'adempimento dell'obbligazione principale con il deposito dell'indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)