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Sez. U, Sentenza n. 5993 del 22/11/1984 (Rv. 437661 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ, RISARCIMENTO DEL DANNO - IRREVERSIBILE DESTINAZIONE DI UN FONDO NELLA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA - CONSEGUENZE - SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DI PROROGA DELL'ORIGINARIA OCCUPAZIONE TEMPORANEA E DI URGENZA - IRRILEVANZA - DIRITTO DEL PRIVATO AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER FATTO ILLECITO - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437661-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ, RISARCIMENTO DEL DANNO - IRREVERSIBILE DESTINAZIONE DI UN FONDO NELLA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA - CONSEGUENZE - SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DI PROROGA DELL'ORIGINARIA OCCUPAZIONE TEMPORANEA E DI URGENZA - IRRILEVANZA - DIRITTO DEL PRIVATO AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER FATTO ILLECITO - CONFIGURABILITÀ.*

Il provvedimento di proroga dell'occupazione temporanea e d'urgenza, il quale intervenga dopo che ne sia scaduto l'originario termine e che si sia verificata l'irreversibile destinazione dell'immobile occupato nella realizzazione di opera pubblica, configura un atto "inutiliter datum", in quanto rivolto a legittimare la detenzione di un bene che già appartiene all'amministrazione per effetto di detta irreversibile destinazione, costituente un fatto illecito estintivo del diritto dominicale del privato ed acquisitivo del diritto stesso a titolo originario in capo all'amministrazione medesima. L'indicato provvedimento, pertanto, non esclude, né comunque interferisce sul diritto del privato, azionabile davanti al giudice ordinario, di conseguire il risarcimento del danno derivante da quel fatto illecito. (V 1464/83, mass n 426292).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)