diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3466 del 27/11/1971 (Rv. 355088 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - PER VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO - OBBLIGO DI UNIFORMARSI AL PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO DALLA CASSAZIONE - LIMITI - RIESAME DEL RAPPORTO SOTTO DIVERSI PRINCIPI - LEGITTIMITA - QUESTIONE RITENUTA ASSORBITA NEL GIUDIZIO DI APPELLO - PROPONIBILITA NEL GIUDIZIO DI RINVIO.*
Stato
decisa il 1971-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355088-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - PER VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO - OBBLIGO DI UNIFORMARSI AL PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO DALLA CASSAZIONE - LIMITI - RIESAME DEL RAPPORTO SOTTO DIVERSI PRINCIPI - LEGITTIMITA - QUESTIONE RITENUTA ASSORBITA NEL GIUDIZIO DI APPELLO - PROPONIBILITA NEL GIUDIZIO DI RINVIO.*

L'Obbligo fissato dall'art 394 cod proc civ di uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di Cassazione vincola il giudice di rinvio soltanto in relazione alla questione che ha formato oggetto dell'annullamento in Cassazione: ma non inibisce a detto giudice il potere di riesaminare il rapporto controverso sotto altri profili, purche non preclusi, pervenendo ad una decisione non vincolata dalle direttive del supremo collegio. In conseguenza, qualora una questione non sia stata esaminata dal giudice di appello, perche ritenuta assorbita dall'accoglimento di una tesi principale, la Cassazione della sentenza in ordine alla tesi principale rende nuovamente proponibile, in Sede di rinvio, la questione ritenuta assorbita nel giudizio di appello. (V 229'67, mass n 325999).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)