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Sez. U - , Sentenza n. 33685 del 31/12/2018 (Rv. 652083 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE | Attore soccombente nel merito - Ricorso per cassazione ex art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c. - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-12-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652083-01

GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE

L'attore che abbia incardinato la causa innanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato a sollevare conflitto ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1) c.p.c., inteso a denegare la giurisdizione del giudice da lui prescelto, non potendo essere ritenuto soccombente in relazione a tale autonomo capo della decisione, trattandosi peraltro di questione che, a differenza delle altre pregiudiziali di rito, è inidonea a condizionare l'efficacia e l'utilità della decisione adottata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 2 lett. 1, Costituzione art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)