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Sez. 1, Sentenza n. 2162 del 15/12/1983 Cc. (dep. 19/01/1984) Rv. 162174 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - INDULTO CONDIZIONATO - INDULTO CONCESSO COL D.P.R. N. 744 DEL 1981 - NATURA DELLA CONDIZIONE - EFFETTO.*
Stato
decisa il 1983-12-15
Alla data
2026-11-07
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162174-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - INDULTO CONDIZIONATO - INDULTO CONCESSO COL D.P.R. N. 744 DEL 1981 - NATURA DELLA CONDIZIONE - EFFETTO.*

Indulto condizionato è quello concesso con il d.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744, perché sottoposto alla condizione della revoca di diritto, qualora chi ne abbia usufruito riporti entro il termine di cinque anni condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo. Si tratta di una condizione risolutiva per cui l'indulto trova immediata applicazione e, qualora si riferisca ad una determinata quantità di pena, si applica anche a quella da scontare, di modo che esso libera il condannato ove vi sia perfetta corrispondenza tra la determinata quantità di pena stabilita dall'atto di clemenza e quella ancora da scontare. (V mass n 157189; (V mass n 137142).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., DPR 18/12/1981 num. 744 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)