Sez. 1, Sentenza n. 26934 del 15/12/2006 (Rv. 593434 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Giudice delegato - Istruzioni al curatore sui beni da trasferire all'assuntore del concordato - Provvedimento del tribunale in sede di reclamo - Impugnabilità con ricorso straordinario per cassazione - Esclusione - Fattispecie in tema di ordine dato al curatore di astenersi, a seguito del venir meno della "presunzione muciana", da qualsiasi attività di ricognizione dei beni intestati al coniuge del fallito.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
In tema di fallimento, il provvedimento con il quale il giudice delegato - sul presupposto della inoperatività della "presunzione muciana" di cui all'art. 70 legge fall. sia alle fattispecie governate dal regime di comunione legale fra i coniugi sia con riguardo a quelle caratterizzate dal regime di separazione dei beni - ordini al curatore di astenersi, in relazione ai beni immobili di esclusiva proprietà del coniuge del fallito, da qualsiasi attività di ricognizione finalizzata al loro trasferimento all'assuntore del concordato fallimentare, è privo di carattere decisorio, contenendo istruzioni riguardanti l'attività amministrativa del curatore fallimentare, come tali inidonee a determinare effetti giuridici pregiudizievoli per l'assuntore. Ne deriva che avverso il provvedimento del tribunale fallimentare recante reiezione del reclamo avverso il menzionato provvedimento del giudice delegato, non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 70 CORTE COST., Legge Falliment. art. 88, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)