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Sez. L, Sentenza n. 11789 del 06/08/2002 (Rv. 556727 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Accordi collettivi nazionali ex art. 48 legge n. 833 del 1978 - Fonte negoziale diretta di disciplina del rapporto - Configurabilità - Esclusione - Portata ed effetti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556727-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

Gli accordi collettivi nazionali per l'uniforme trattamento economico e normativo, nell'intero territorio nazionale, del personale sanitario a rapporto convenzionale, stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istitutiva del Servizio sanitario nazionale) tra il Governo, le Regioni, l'Associazione Nazionale dei Comuni italiani e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria, pur conservando la natura sostanziale di fonte dell'autonomia collettiva, dettano una disciplina uniforme dei rapporti parasubordinati tra i professionisti e le unità sanitarie locali, che è stata assunta a parametro inderogabile nei rapporti da instaurare con i singoli professionisti, in particolare per quanto riguarda i presupposti di legittimazione per il conferimento degli incarichi e le cause di cessazione degli stessi.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)