Sez. 2, Sentenza n. 3664 del 06/11/1968 (Rv. 336958 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE IN GENERE - DUPLICITA DI MOMENTI - SINDACATO DELLA CASSAZIONE - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE IN GENERE - DUPLICITA DI MOMENTI - SINDACATO DELLA CASSAZIONE - LIMITI.*
Il processo interpretativo del negozio giuridico consta di due momenti distinti l'uno concernente la ricerca e la Determinazione dell'in tento pratico perseguito dalle parti, l'altro attinente alla sussunzione di questo dato storico entro lo schema giuridico che ad esso si ritenga adeguato. Mentre le operazioni inerenti al primo di questi due momenti si concretano in indagini e valutazioni di fatto, rimesse all'apprezzamento del giudice di merito ed insindacabili, pertanto, in Sede di legittimita (salvo che non siano state violate le norme volte a disciplinare proprio la direttiva di questa indagine, ovvero il giudice abbia insufficientemente od illogicamente dato conto del proprio convincimento), l'altra operazione, concretandosi nella soluzione di questioni di diritto, e interamente soggetta al Sindacato della Corte di Cassazione per quel che concerne sia l'individuazione e la delimitazione della fattispecie astratta, sia la commisurazione a quest'ultima della fattispecie concreta.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)