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Sez. 3, Sentenza n. 2901 del 09/02/2007 (Rv. 595534 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE | Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Canone - Libertà di determinazione - Configurabilità - Limiti - Fattispecie relativa a pattuizione iniziale con accordo integrativo.
Stato
decisa il 2007-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595534-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE

In materia di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da abitazione, l'ammontare del canone è rimesso alla libera determinazione delle parti, avendo il legislatore limitato l'autonomia contrattuale solamente in relazione all'aggiornamento del canone medesimo e all'entità del deposito cauzionale (artt. 32, 11 e 41 legge n. 392 del 1978), sicché soltanto la pretesa di somme ulteriori rispetto a quella originariamente pattuita incorre nella sanzione di nullità prevista dall'art. 79 legge n. 392 del 1978, in quanto volta ad attribuire al locatore veri e propri aumenti del canone. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima la pattuizione complessiva iniziale del canone sulla base di quanto stabilito nel contratto e in una "scrittura integrativa in pari data", accordi confermati dalle parti in occasione della cessione del contratto di locazione a nuovo conduttore).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 32, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)