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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 25235 del 27/11/2014 (Rv. 633310 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Lavorarori marittimi in quiescenza - Foro competente - Art. 444, secondo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633310-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Nel caso di controversie previdenziali promosse da lavoratori marittimi in quiescenza, è competente il giudice nella cui circoscrizione il ricorrente ha la residenza, secondo la regola generale prevista dal primo comma dell'art. 444 cod. proc. civ. per la tutela dell'assicurato, mentre la competenza del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto d'iscrizione della nave, di cui al secondo comma dello stesso articolo, ha natura eccezionale e riguarda solo le controversie che hanno per oggetto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli addetti, ancora in servizio, alla navigazione e alla pesca marittime.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 444 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)