Sez. 3 - , Sentenza n. 38009 del 10/05/2019 Ud. (dep. 13/09/2019) Rv. 278166 - 09
STUPEFACENTI - IN GENERE | Associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti - Messa a disposizione di locali come base logistica ed organizzativa - Condotta associativa prevista dall’art. 74, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Configurabilità .
STUPEFACENTI - IN GENERE
La sistematica, incondizionata, e consapevole messa a disposizione di propri locali ai componenti di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, per consentirne l'utilizzo come base logistica ed organizzativa, integra una condotta di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, prevista dall'art. 74, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto consente all'organizzazione di operare per realizzare il programma criminoso.
Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Pres. 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)