Sez. 4, Sentenza n. 37594 del 11/05/2004 Cc. (dep. 23/09/2004) Rv. 229143 - 01
GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - CITAZIONE A GIUDIZIO | Decreto disposto dalla polizia giudiziaria - Mancata indicazione del difensore d'ufficio - Dichiarazione di nullità del decreto - Restituzione degli atti al pubblico ministero - Abnormità - Esclusione.
GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - CITAZIONE A GIUDIZIO
È inammissibile il ricorso per cassazione contro il provvedimento del giudice di pace che, rilevata la nullità del decreto di citazione a giudizio disposto dalla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, per la mancata nomina di un difensore d'ufficio, dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero. (La Corte ha escluso che, in tale ipotesi, possa trattarsi di un atto abnorme, in quanto non determina alcuna stasi del procedimento e non si pone al di fuori dell'ordinamento, rientrando nei poteri del giudice di pace dichiarare la nullità della citazione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 com. 2 n. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)