Sez. 2, Sentenza n. 2127 del 10/03/1997 (Rv. 502913 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - CARATTERI OBBLIGATORI | Altezza minima, del lato inferiore, dal pavimento del locale illuminato dalla luce (art. 901 n. 2 cod. civ. prima o seconda ipotesi) - Piano terreno - Individuazione - Rispetto al fondo limitrofo e non già rispetto a quello del locale illuminato - Necessità - Fondo limitrofo a livello superiore - Altezza di detto lato della luce - Determinazione.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - CARATTERI OBBLIGATORI
Per stabilire se il lato inferiore di una luce prospiciente su fondo altrui, rispetta l'altezza minima normativamente prevista - prima o seconda ipotesi dell'art. 901 n. 2 cod. civ., e cioè due metri e mezzo o due metri dal pavimento del locale che la riceve - occorre accertare se tale luce si trova al piano terreno o al piano superiore rispetto al fondo suddetto, e non già rispetto al locale in cui essa si trova, non solo per il tenore letterale della disposizione succitata ("se esse", cioè le luci, e non i locali che illuminano, "sono al piano terreno"), ma anche per la ratio della norma, che è di protezione del fondo su cui è esercitabile l'"inspectio", evidentemente più agevole se i fondi limitrofi sono sullo stesso livello, o addirittura il fondo ove si trova la luce è ad un livello più basso rispetto a quello ove essa prospetta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 901 com. 2, Preleggi art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)