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Sez. 3, Sentenza n. 8002 del 18/04/2005 (Rv. 581852 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Morte del figlio in giovane età - Danno patrimoniale subito dai prossimi congiunti della vittima - Relativamente all'industria, commercio, mestiere o professione esercitati - Risarcibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581852-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Tra le aspettative che la morte di un figlio fa venire meno per i genitori, ed alle quali deve essere commisurato l'ammontare del risarcimento a carico del responsabile dell'evento, vi è anche quella di un apporto del figlio all'attività economica del padre (o della famiglia) nel campo dell'industria, del commercio, dei mestieri, delle professioni, quando tale apporto non si fondi su semplici speranze o su ipotetiche eventualità, ma su una ragionevole previsione, affidata ad un criterio di ponderata probabilità, alla stregua di una valutazione che faccia ricorso anche alle presunzioni e ai dati ricavabili dalla comune esperienza, con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto. Ne consegue che, nel quadro dei pregiudizi attuali o futuri arrecati ai prossimi congiunti, può essere valutato come risarcibile anche il venire meno del contributo personale di capacità tecnica, di esperienza, di personale interesse che la vittima apportava o, con tutta probabilità, avrebbe apportato alla gestione tecnica o amministrativa di un'azienda di tipo esclusivamente o prevalentemente familiare; ciò soprattutto in funzione di quel particolare vantaggio che allo sviluppo economico dell'impresa sarebbe derivato dalla particolare qualità, inerente alla vittima, di appartenente al nucleo familiare, che non permette, in termini di orari di lavoro e di costi, una sua completa parificazione a un qualsiasi dipendente esterno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)