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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9441 del 23/03/2022 (Rv. 664567 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE | Domanda riconvenzionale formulata da un convenuto nei confronti dell'altro - Modalità di proposizione - Istanza di differimento dell’udienza ex art. 269 c.p.c. - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2022-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664567-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE

Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall'art. 167, comma 2, c.p.c.

Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)