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Sez. 1, Sentenza n. 8993 del 20/12/2012 Ud. (dep. 25/02/2013) Rv. 254803 - 01

REATI MILITARI - IN GENERE | Art. 135 cod. pen. mil. di pace - Condotta - Profitto - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254803-01

REATI MILITARI - IN GENERE

Ai fini dell'integrazione dell'art. 135 cod. pen. mil. pace, che punisce il militare che imbarchi arbitrariamente mezzi o passeggeri a bordo di navi o aeromobili militari, non é necessario, che la condotta sia finalizzata a profitto per sé o per altri. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la finalità di risanamento della contabilità dell'organismo di supporto logistico non incida sull'elemento soggettivo, implicando quest'ultimo la sola consapevolezza della contrarietà degli imbarchi alla normativa di riferimento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 135

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)