Sez. 1, Sentenza n. 24391 del 01/12/2010 (Rv. 615033 - 01)
SPORT - IN GENERE | Ordinamento sportivo - Natura - Esigenza di approvazione degli atti di una società sportiva
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L'ordinamento sportivo detta una disciplina di carattere particolare e non generale, applicabile solo ai soggetti che ne fanno parte, onde nessun effetto invalidante si determina per effetto del mancato rispetto delle disposizioni dell'ordinamento sportivo cui è sottoposto solo uno dei contraenti, non potendo quello estendere i suoi effetti al di fuori dell'ambito circoscritto, anche di carattere soggettivo, in cui opera. Di conseguenza, in ipotesi di conclusione di un contratto di apertura di credito in conto corrente fra una società sportiva ed una banca, senza l'approvazione, prevista dall'art. 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, della federazione sportiva nazionale cui la prima è affiliata, il contratto è valido ed efficace, sebbene la mancata richiesta dell'approvazione sia suscettibile di un provvedimento sanzionatorio verso la società, ai sensi dell'art. 13 della legge stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 2384, Legge 23/03/1981 num. 91 art. 12, Legge 23/03/1981 num. 91 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)