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Sez. 2, Sentenza n. 2229 del 30/07/1973 (Rv. 365480 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - IN GENERE - DEL GESTORE DI AFFARI SU COSE ALTRUI - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE DISTANZE - AZIONI DI NUNCIAZIONE - ESCLUSIONE DELLA LEGITTIMAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365480-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - IN GENERE - DEL GESTORE DI AFFARI SU COSE ALTRUI - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE DISTANZE - AZIONI DI NUNCIAZIONE - ESCLUSIONE DELLA LEGITTIMAZIONE.*

Chi abbia assunto l'utile gestione di un affare altrui concernente una cosa di proprieta dell'interessato non puo chiedere la tutela possessoria (nella specie con Azione di nunciazione) al fine di ottenere il rispetto della distanza legale per le costruzioni, in relazione a preesistenti vedute aperte nel fondo appartenente al gestito, poiche il gestore non e legittimato a far valere in nome proprio la situazione possessoria facente capo al gestito (posto che la sostituzione processuale e ammessa nei soli casi espressamente previsti dalla legge), e, come titolare di una situazione di detenzione autonoma, in quanto riconosce la situazione poziore dell'interessato, non e legittimato all'Esercizio di un'Azione come quella tendente al rispetto delle distanze legali, che deve qualificarsi di manutenzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2020

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)