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Sez. 2, Sentenza n. 1827 del 21/03/1973 Ud. (dep. 04/03/1974) Rv. 126311 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DI NORME PROCESSUALI - PRINCIPIO TEMPUS REGIT ACTUM - LIMITI - EFFETTI DELLA PRONUNCIA DI INCOSTITUZIONALITA DELL'APPELLO INCIDENTALE.*
Stato
decisa il 1973-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/126311-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DI NORME PROCESSUALI - PRINCIPIO TEMPUS REGIT ACTUM - LIMITI - EFFETTI DELLA PRONUNCIA DI INCOSTITUZIONALITA DELL'APPELLO INCIDENTALE.*

Il principio secondo cui, nell'ordinamento processuale ed in riferimento alla regola generale tempus regit actum, non puo attribuirsi il cosiddetto effetto retroattivo alla pronuncia di incostituzionalita delle norme regolatrici degli Atti processuali, non puo non trovare distinzione e limite allorquando la pronuncia di incostituzionalita investa, attraverso l'atto, non la norma che regola l'atto come tale, bensi la norma che regola l'istituto processuale nel suo complesso (dichiarandolo costituzionalmente illegittimo ed espellendolo pertanto dall'ordinamento processuale), istituto che e introdotto dall'atto nel rapporto processuale o cui l'atto e comunque riferibile. In questo caso non puo negarsi che non soltanto l'atto processuale, come tale e vulnerato dalla dichiarazione di illegittimita costituzionale, ma e vulnerato l'istituto nel suo complesso, si che esso, non essendo legittimamente appartenente all'ordinamento processuale nel momento della pronuncia giudiziale, deve essere necessariamente disapplicato dal giudice, ancorche la sentenza della Corte costituzionale sia intervenuta dopo la proposizione rituale (a quel tempo) dell'atto con cui l'istituto in questione veniva inserito concretamente nel rapporto processuale per spiegarvi i suoi effetti. (applicazione fatta, nella specie, alla dichiarazione di illegittimita costituzionale dell'art 515 comma quarto cod proc pen che prevedeva l'appello incidentale del PM). (V 122296, 122297, 122298, anno 1972).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)