Sez. 3, Sentenza n. 13467 del 20/06/2011 (Rv. 618251 - 01)
SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - IN GENERE | Estinzione e nascita di un nuovo soggetto giuridico - Esclusione - Conseguenze.
SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - IN GENERE
La trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'originaria organizzazione societaria. Pertanto, la circostanza che nell'atto introduttivo del giudizio sia stata indicata come parte istante la società anteriore alla trasformazione è ininfluente, purché non induca incertezza sull'identificazione della parte impugnante e l'impugnazione sia stata proposta da procuratore munito di "jus postulandi" per averne avuto il relativo potere dal legale rappresentante all'epoca abilitato a rilasciare la procura in nome e per conto della società.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2249, Cod. Civ. art. 2498
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)